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RADIOPROTEZIONE E FORMAZIONE: COSA CAMBIA PER DIRIGENTI, PREPOSTI E LAVORATORI

Il Decreto Legislativo n. 203/2022 e le disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 101/2020. Focus sul Capo VI e sulle modifiche agli obblighi e alla formazione per datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori.

Si presenta brevemente i  tanti cambiamenti operati al Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 attraverso il Decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 203 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, chestabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/ Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”.

 

Le modifiche operate sul Dlgs 101/2020 in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti, correlate alle osservazioni ricevute dagli organismi comunitari e alla presenza di errori e imprecisioni nel testo originario, sono numerose e complesse, tra cui, in particolare, alcune modifiche presenti nel Capo VI (del D.Lgs. 203/2022), che contiene le modifiche al Titolo XI (Esposizione dei lavoratori) del D.Lgs. 101/2020.

 

La seguente news si sofferma sui seguenti argomenti:

  • Capo VI del 203/2022: obblighi di datori di lavoro, dirigenti e preposti
  • Capo VI del 203/2022: informazione e formazione di dirigenti e preposti
  • Capo VI del 203/2022: informazione e formazione dei lavoratori

 

Capo VI del 203/2022: obblighi di datori di lavoro, dirigenti e preposti

 

Il primo articolo del Capo VI, l’articolo 22, modifica l’articolo 109 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti) in merito agli obblighi dei datori di lavoro connessi all’Archivio nazionale dei lavoratori esposti (istituto dall’articolo 126 del D.Lgs. 101/2020).

 

Viene sostituito il precedente comma 9 dell’articolo 109 – i datori di lavoro trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall’esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti, ai fini del loro inserimento nell’archivio nazionale dei lavoratori esposti (…) – con il nuovo comma 9: “I datori di lavoro trasmettono all’archivio nazionale dei lavoratori esposti, di cui all’articolo 126, comma 1, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall’esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti, secondo le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 126, comma 2”.

 

Si riprende, per completezza, il comma 6 dell’articolo 109 del D.Lgs. 101/2020, rimasto invariato, che riporta alcuni degli obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti che, nell’ambito delle rispettive competenze:

  1. provvedono affinché gli ambienti di lavoro in cui sussiste un rischio da radiazioni vengano, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 133, individuati, delimitati, segnalati, classificati in zone e che l’accesso a esse sia adeguatamente regolamentato;
  2. provvedono affinché i lavoratori interessati siano classificati ai fini della radioprotezione nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 133 e informano i lavoratori stessi in merito alla loro classificazione;
  3. predispongono norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni e curano che copia di dette norme sia consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, e in particolare nelle zone classificate;
  4. forniscono ai lavoratori, ove necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e i dispositivi di protezione individuale in relazione ai rischi cui sono esposti e ne garantiscono lo stato di efficienza e la manutenzione;
  5. provvedono affinché i singoli lavoratori osservino le norme interne di cui alla lettera c), e usino i dispositivi e i mezzi di cui alla lettera d);
  6. provvedono affinché siano apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura delle sorgenti e i relativi tipi di rischio e siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in corso di manipolazione;
  7. forniscono al lavoratore classificato esposto, o comunque al lavoratore sottoposto a dosimetria individuale, i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall’esperto di radioprotezione, che lo riguardino direttamente, nonché assicurano l’accesso alla documentazione di cui all’art. 132 concernente il lavoratore stesso.

 

Capo VI del 203/2022: informazione e formazione di dirigenti e preposti

 

L’articolo 23, del D.Lgs. 203/2022, riporta invece modifiche all’articolo 110 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativamente alla informazione e formazione dei dirigenti e dei preposti, che apporta, all’articolo 110 del D.Lgs. 101/2020, le seguenti modificazioni:

  1. al comma 1 le parole «almeno ogni tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «almeno ogni cinque anni»;
  2. dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1 -bis. La formazione di cui al comma 1 integra quella prevista dall’articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti.».

 

Si riporta dunque il comma 1 dell’articolo 110 del D.Lgs. 101/2020 come modificato dal nuovo decreto:

 

Si indica che il datore di lavoro che svolge le attività disciplinate dal presente decreto, provvede affinché i dirigenti e i preposti ricevano un’adeguata informazione, una specifica formazione e un aggiornamento almeno ogni cinque anni in relazione ai propri compiti in materia di radioprotezione. L’informazione e la formazione previste nel presente articolo sono svolte nell’ambito delle rispettive competenze dagli esperti di radioprotezione e dai medici autorizzati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente concernente il riconoscimento della figura del formatore in materia di salute e sicurezza.”

 

I contenuti dell’informazione e formazione comprendono:

  1. principali soggetti coinvolti e relativi obblighi;
  2. definizione e individuazione dei fattori di rischio derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti;
  3. modalità di valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti;
  4. individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

 

Capo VI del 203/2022: informazione e formazione dei lavoratori

 

Gli articoli 23 e 24, del D.Lgs. 203/2022, modificano alcuni aspetti della formazione, di dirigenti, preposti e lavoratori, anche al fine di esplicitare o correggere materialmente il coordinamento formale tra le disposizioni relative al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti e le norme generali in materia di formazione.

 

Ad esempio, l’articolo 24, modifica l’articolo 111 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Informazione e formazione dei lavoratori) non solo sostituendo al comma 2 la parola «triennale» con la parola «quinquennale», ma anche sostituendo il comma 6 che faceva riferimento ad un comma sbagliato dell’articolo 37 (faceva riferimento al comma 7 anziché al comma 1).

 

Anche in questo caso possiamo riportare, in conclusione, l’intero articolo 111 del D.Lgs. 101/2020, come modificato dal D.Lgs. 203/2022 e comprensivo del nuovo comma 6.

 

L’articolo indica che, dal comma 1, il datore di lavoro che svolge le attività disciplinate dal presente decreto provvede affinché ciascun lavoratore soggetto ai rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti riceva una adeguata informazione:

 

  1. sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all’attività svolta;
  2. sui nominativi del medico autorizzato e dell’esperto di radioprotezione;
  3. sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, sulle norme interne di protezione e sicurezza, sulle disposizioni aziendali in materia e sulle conseguenze legate al loro mancato rispetto;
  4. sulle misure e sulle attività di protezione e prevenzione adottate;
  5. sull’importanza dell’obbligo, per le lavoratrici esposte di comunicare tempestivamente il proprio stato di gravidanza;
  6. sull’importanza per le lavoratrici esposte di comunicare l’intenzione di allattare al seno un neonato.

 

Inoltre, dal comma 2, il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore soggetto ai rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, in relazione alle mansioni cui è addetto, riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di radioprotezione anche con eventuale addestramento specifico. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico, sono effettuati, ove possibile, sul luogo di lavoro e devono avvenire con periodicità almeno quinquennale, e comunque in occasione:

 

  1. della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
  2. del trasferimento o cambiamento di mansioni;
  3. dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie che modifichino il rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti.

 

Infin, dal comma 3, i contenuti minimi dell’informazione e della formazione dei lavoratori soggetti ai rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti riguardano:

 

  1. i concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della radioprotezione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, sorveglianza e assistenza;
  2. i rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni sanitari e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione tipici delle pratiche in cui i lavoratori sono coinvolti;
  3. il significato dei limiti di dose nonché i potenziali rischi associati al loro superamento;
  4. le circostanze nelle quali sono richieste la sorveglianza fisica e sanitaria e gli obiettivi delle stesse;
  5. le procedure di lavoro da utilizzarsi in relazione alle mansioni svolte;
  6. l’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale in dotazione, nonché le modalità del loro controllo e verifica;
  7. i comportamenti da tenere nell’attuazione dei piani e delle procedure di emergenza.

 

E nel caso di pratiche con impiego di sorgenti sigillate ad alta attività, dal comma 4, il datore di lavoro organizza specifiche iniziative di informazione e formazione rivolte al responsabile della gestione della sorgente e al personale addetto all’utilizzo della sorgente, sulle caratteristiche tecniche della stessa e sugli aspetti di radioprotezione.

 

L’informazione e la formazione:

  1. comprendono specifiche indicazioni sulle azioni da adottare e i comportamenti da tenere ai fini della gestione in sicurezza della sorgente;
  2. indicano accorgimenti al fine di prevenire inconvenienti e incidenti dovuti alla mancanza di controlli adeguati sulla sorgente;
  3. forniscono indicazioni sull’attuazione delle specifiche procedure gestionali per il trasporto, la detenzione e l’utilizzo della sorgente finalizzate a impedire, in relazione alle caratteristiche della stessa, l’accesso non autorizzato, lo smarrimento, il furto o il danneggiamento anche a seguito di incendi;
  4. sono ripetute a intervalli quinquennali e documentate in modo che i lavoratori interessati siano adeguatamente preparati per gli eventi di cui alla lettera b).

 

Si segnala poi che, dal comma 5, l’informazione e la formazione previste nell’articolo sono svolte nell’ambito delle rispettive competenze dagli esperti di radioprotezione e dai medici autorizzati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente concernente il riconoscimento della figura del formatore in materia di salute e sicurezza.

Dal nuovo comma 6, la formazione di cui ai commi 2, 3, e 4 integra quella prevista dall’art. 37, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti.

 

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