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CHECK LIST CARICO, SCARICO E MOVIMENTAZIONE MERCI PERICOLOSE ADR – ADR CAPITOLO 7.5

Premessa

Il Capitolo 7.5 dell’ADR è relativo alle Disposizioni di carico, allo scarico e alla movimentazione di merci

pericolose

Di seguito il capitolo estratto ADR 2019, 2021 e 2023:

 

in azzurro le novità ADR 2019

in rosso le novità ADR 2021

in verde le novità ADR 2023

e al punto B, una Check list di controllo (aggiornata ad ADR 2023)

 

ADR Cap. 7.5 7.5.1.

Disposizioni generali relative al carico, allo scarico e alla movimentazione

7.5.1.1.

All’arrivo nei luoghi di carico e scarico, includendo i terminali per i contenitori, il veicolo e i membri

dell’equipaggio, così come, se del caso, uno o più contenitori, contenitori per il trasporto alla rinfusa, CGEM, contenitori-cisterne o cisterne mobili, devono soddisfare le disposizioni regolamentari (in particolare per ciò che riguarda la sicurezza, la pulizia, e il corretto funzionamento delle attrezzature utilizzate durante il carico e lo scarico).

 

7.5.1.2.

Salvo prescrizioni contrarie nell’ADR, il carico non deve essere effettuato se si rivela:

 

ad un controllo dei documenti;

o ad un esame visuale del veicolo o, se del caso, di uno o più contenitori, contenitori per il trasporto alla rinfusa, CGEM, contenitori-cisterna o cisterne mobili, e delle loro attrezzature utilizzate al momento del carico e scarico, che il veicolo e i membri dell’equipaggio, il conducente, un contenitore, un contenitore per merci sfuse, contenitore-cisterna, CGEM, cisterna mobile o le loro attrezzature utilizzate al momento del carico e scarico non soddisfano le disposizioni regolamentari.

L’interno e l’esterno di un veicolo o contenitore devono essere ispezionati prima del carico, al fine di assicurarsi che non ci siano danni suscettibili di compromettere la loro stessa integrità del carico che deve essere caricato.

L’unità di trasporto deve essere esaminata per accertarsi che sia strutturalmente idonea all’impiego, sia priva di residui incompatibili con il carico, che il pavimento, le pareti interne e il soffitto, se del caso, non presentino sporgenze che possano colpire il carico che si trova all’interno e che i grandi contenitori siano privi di danneggiamenti che possano compromettere la tenuta alle intemperie del contenitore, ove è richiesto.

Per “strutturalmente atta all’impiego” si intende di un’unità di trasporto che non presenta difetti importanti che compromettono i suoi elementi strutturali. Per le unità di trasporto multimodali, gli elementi strutturali sono in particolare i longheroni superiori e inferiori, le traverse superiori e inferiori, i montanti d’angolo e le parti d’angolo e, per i contenitori, le soglie e gli architravi delle porte e le traverse del pavimento. Per “difetti importanti” si intende:

le pieghe, fessure o rotture in un elemento strutturale o di sostegno, o qualsiasi danneggiamento dell’equipaggiamento di servizio o del materiale d’esercizio, che colpiscono l’integrità dell’unità di trasporto;

ogni disallineamento dell’insieme o ogni danneggiamento degli attacchi di sollevamento o dell’interfaccia dell’equipaggiamento di movimentazione sufficiente ad impedire il corretto posizionamento del materiale di movimentazione, il montaggio e lo stivaggio sui telai o sui vagoni o veicoli, o l’inserimento nelle celle della nave, e, se del caso;

le cerniere della porta, guarnizioni porta e ferramenta grippate, piegate, rotte, fuori uso o mancanti.

7.5.1.3.

Salvo prescrizioni contrarie nell’ADR, lo scarico non deve essere effettuato se gli stessi controlli di cui sopra mostrano delle inefficienze che possono mettere in causa la sicurezza dello scarico.

 

7.5.1.4.

Secondo le disposizioni speciali del 7.3.3 o 7.5.11, conformemente alle indicazioni delle colonne (17) e

(18) della Tabella A del capitolo 3.2, certe merci devono esser spedite soltanto a “carico completo” (cfr. definizione al 1.2.1).

In questo caso le autorità competenti possono esigere che il veicolo o il grande contenitore utilizzato per il trasporto in causa siano caricati solamente in un solo luogo e scaricati in un solo luogo.

 

7.5.1.5.

Quando sono richieste frecce di orientamento, i colli e i sovrimballaggi devono essere orientati rispettando questi marchi.

NOTA:

Le merci pericolose liquide devono, quando è possibile, essere caricate sotto le merci pericolose secche.

7.5.1.6.

Tutti i mezzi di contenimento devono essere caricati e scaricati conformemente al metodo di movimentazione per il quale sono stati progettati e, eventualmente, provati.

 

7.5.2.

Divieto di carico in comune

7.5.2.1.

I colli muniti d’etichette di pericolo differenti non devono essere caricati in comune nello stesso veicolo o contenitore, salvo se il carico in comune sia autorizzato secondo la seguente tabella, che si fonda sulle etichette di pericolo di cui i colli sono muniti.

NOTA

1: Conformemente al 5.4.1.4.2, distinti documenti di trasporto devono essere redatti per le spedizioni che non possono essere caricate in comune nello stesso veicolo o contenitore.

2: Per i colli contenenti solo materie o oggetti della classe 1, muniti di un’etichetta conforme ai modelli n. 1, 1.4, 1.5 o 1.6, il carico in comune è autorizzato conformemente al 7.5.2.2, indipendentemente dalle altre etichette di pericolo richieste per questi colli. La tabella al 7.5.2.1 si applica solamente se tali colli vengono caricati con colli contenenti materie o oggetti di altre classi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X Ammesso il carico in comune.

(a) Ammesso il carico in comune con materie ed oggetti del gruppo 1.4.S.

(b) Carico in comune autorizzato tra le merci della classe 1 e i congegni di salvataggio della classe 9 (nn. ONU 2990, 3072 e 3268).

(c) Carico in comune autorizzato fra i dispositivi pirotecnici di sicurezza della divisione 1.4, gruppo di compatibilità G (n. ONU 0503) ed i dispositivi di sicurezza a innesco elettrico della classe 9 (n. ONU 3268).

(d) Carico in comune autorizzato fra gli esplosivi per mina (con l’eccezione del n. ONU 0083, esplosivo per mina (di lancio) del tipo C) e il nitrato di ammonio (nn. ONU 1942 e 2067), del nitrato di ammonio in emulsione, sospensione o gel (n. ONU 3375) e dei nitrati di metalli alcalini e dei nitrati di metalli alcalinoterrosi a condizione che l’insieme sia considerato come forma di esplosivo per mina della classe 1 ai fini della pannellatura, della separazione, del caricamento e del carico massimo ammissibile. I nitrati di metalli alcalini comprendono il nitrato di cesio (n. ONU 1451), il nitrato di litio (n. ONU 2722), il nitrato di potassio (n. ONU 1486), il nitrato di rubidio (n. ONU 1477) ed il nitrato di sodio (n. ONU 1498). I nitrati di metalli alcalinoterrosi includono il nitrato di bario (n. ONU 1446), il nitrato di berillio (n. ONU 2464), il nitrato di calcio (n. ONU 1454), il nitrato di magnesio (n. ONU 1474) e il nitrato di stronzio (n. ONU 1507).

 

7.5.2.2.

I colli contenenti materie od oggetti della classe 1, muniti di un’etichetta conforme ai modelli nn. 1, 1.4, 1.5 o 1.6, ma che appartengono a gruppi di compatibilità differenti, non devono essere caricati in comune nello stesso veicolo o contenitore, salvo che il carico in comune sia autorizzato secondo la seguente tabella per i gruppi di compatibilità corrispondenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X Carico in comune autorizzato.

(a) I colli contenenti degli oggetti del gruppo di compatibilità B e quelli contenenti materie ed oggetti del gruppo di compatibilità D possono essere caricati in comune sullo stesso automezzo o medesimo contenitore, a condizione che essi siano separati in modo da impedire ogni trasmissione della detonazione degli oggetti del gruppo di compatibilità B alle materie od oggetti del gruppo di compatibilità D. La separazione deve essere assicurata mediante scomparti separati oppure collocando uno dei due tipi di esplosivo in uno speciale sistema di contenimento. Ogni altro metodo di separazione deve essere stato approvato dall’autorità competente.

(b) Differenti categorie di oggetti della divisione 1.6, gruppo di compatibilità N, possono essere caricate in comune come oggetti della divisione 1.6, gruppo di compatibilità N, soltanto se è dimostrato mediante prove o per analogia che non vi sono pericolo supplementare di detonazione a causa di influenza tra gli oggetti. Altrimenti essi devono essere trattati come oggetti della divisione di pericolo 1.1.

(c) Quando oggetti del gruppo di compatibilità N sono trasportati con materie e oggetti dei gruppi di compatibilità C, D o E, gli oggetti del gruppo di compatibilità N devono essere considerati come aventi le caratteristiche del gruppo di compatibilità D.

(d) I colli contenenti materie e oggetti del gruppo di compatibilità L possono essere caricati in comune nello stesso veicolo o contenitore con colli contenenti lo stesso tipo di materie e oggetti dello stesso gruppo di compatibilità.

 

7.5.2.3.

Per l’applicazione dei divieti di carico in comune in uno stesso veicolo, non sarà tenuto conto delle materie contenute nei contenitori chiusi a pareti piene. Tuttavia, i divieti di carico in comune previsti al 7.5.2.1 relativi al carico in comune di colli muniti di etichette conformi ai modelli nn. 1, 1.4 1.5 o 1.6 con altri colli, ed al

7.5.2.2 relativi al carico in comune di materie ed oggetti esplosivi dei differenti gruppi di compatibilità si applicano anche tra le merci pericolose contenute in un contenitore e le altre merci pericolose caricate nello stesso veicolo, indipendentemente dal fatto che queste ultime siano contenute o no in uno o più contenitori.

7.5.2.4.

Il carico in comune di merci pericolose imballate in quantità limitate con ogni tipo di materia e oggetto esplosivo, salvo quelli della divisione 1.4 e dei nn. ONU 0161 e 0499, è vietato.

 

7.5.4. Precauzioni relative alle derrate alimentari, altri oggetti di consumo e alimenti per animali

 

Quando la disposizione speciale CV28 è indicata riguardo una materia o un oggetto nella colonna (18) della Tabella A del capitolo 3.2, devono essere prese le seguenti precauzioni relative alle derrate alimentari, altri oggetti di consumo e alimenti per animali:

 

I colli, come pure gli imballaggi vuoti non ripuliti, compresi i grandi imballaggi e i GIR, muniti di etichette conformi ai modelli nn. 6.1 o 6.2 e quelli muniti di etichette conformi al modello n. 9 contenenti merci dei nn. ONU 2212, 2315, 2590, 3151, 3152 o 3245, non devono essere impilati sopra, o caricati nella prossimità immediata, di colli di cui si sa che contengono derrate alimentari, altri oggetti di consumo o alimenti per animali nei veicoli, nei contenitori e nei luoghi di carico, scarico o trasbordo.

 

Quando questi colli, muniti delle suddette etichette, sono caricati in prossimità immediata di colli di cui si sa che contengono derrate alimentari, altri oggetti di consumo o alimenti per animali, essi devono essere separati da questi ultimi:

  1. mediante separatori a pareti piene. I separatori devono essere alti quanto i colli muniti delle suddette etichette;
  2. mediante colli che non sono muniti di etichette conformi ai modelli nn. [1] 6.1 o 6.2 o 9 o muniti di etichette conformi al modello n. 9 ma che non contengono merci dei nn. ONU 2212, 2315, 2590, 3151, 3152 o 3245; oppure
  3. da uno spazio di almeno 0,8 metri, a meno che questi colli muniti delle suddette etichette siano provvisti di un imballaggio supplementare o interamente ricoperti (per esempio da un foglio, un cartone di copertura o altri mezzi).

 

7.5.5. Limitazione delle quantità trasportate

 

7.5.5.1.

Quando le disposizioni qui sotto o le disposizioni supplementari al 7.5.11 da applicare secondo le indicazioni della colonna (18) della Tabella A del capitolo 3.2, il fatto che le merci pericolose sono rinchiuse in uno o più contenitori non ha influenza sulle limitazioni di massa per unità di trasporto stabilite da queste disposizioni.

 

7.5.5.2.

Limitazioni relative alle materie ed oggetti esplosivi

 

7.5.5.2.1.

Materie e quantità trasportate

 

La massa netta totale, in kg di materia esplosiva (o, nel caso d’oggetti esplosivi, la massa netta totale di materia esplosiva contenuta nell’insieme degli oggetti) che può essere trasportata in un’unità di trasporto è limitata conformemente alle indicazioni della seguente tabella (cfr. anche il 7.5.2.2 per ciò che riguarda i divieti di carico in comune).

 

Massa netta massima ammissibile, in kg, di materia esplosiva classe 1, per unità di trasporto

 

 

 

 

 

 

7.5.5.2.2.

Quando materie ed oggetti delle differenti divisioni della classe 1 sono caricati in una stessa unità di trasporto, essendo rispettati i divieti di carico in comune del 7.5.2.2, il carico deve essere trattato nella sua totalità come appartenente alla divisione più pericolosa (nell’ordine 1.1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4).

Tuttavia, non sarà tenuto conto della massa netta di materie esplosive del gruppo di compatibilità S dal punto di vista della limitazione delle quantità trasportate. Quando materie classificate come 1.5D sono trasportate, in una stessa unità di trasporto, in comune con materie od oggetti della divisione 1.2, tutto il carico deve essere trattato per il trasporto come appartenente alla divisione 1.1.

7.5.5.2.3.

Trasporto di esplosivi su MEMU

 

Il trasporto di esplosivi su MEMU è ammesso soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

 

l’autorità competente deve autorizzare l’operazione di trasporto sul suo territorio;

gli esplosivi imballati trasportati devono essere limitati ai tipi ed alle quantità richieste per la quantità di materia da fabbricare sulla MEMU senza mai superare:

200 kg di esplosivi del gruppo di compatibilità D,

un totale di 400 detonatori, assemblaggi di detonatori o miscela di entrambi, salvo che l’autorità competente non specifichi diversamente;

gli esplosivi imballati devono essere trasportati esclusivamente in scomparti che siano conformi alle prescrizioni del 6.12.5;

nessuna altra merce pericolosa può essere trasportata nello stesso scomparto degli esplosivi imballati;

gli esplosivi imballati devono essere caricati sulla MEMU solo dopo aver caricato le altre merci pericolose e poco prima di essere trasportati;

se viene autorizzato il carico in comune di esplosivi e di materie della classe 5.1 (numeri ONU 1942 e 3375), l’insieme deve essere considerato come costituito da esplosivi da mina della classe 1 ai fini della separazione, del caricamento e del carico massimo consentito.

7.5.5.3.

Limitazioni relative ai perossidi organici, alle materie autoreattive e alle materie che polimerizzano

La quantità massima di perossidi organici della classe 5.2 e di materie autoreattive della classe 4.1 di tipo B, C, D, E o F e di materie che polimerizzano della classe 4.1 è limitata a 20000 kg per unità di trasporto.

 

7.5.7. Movimentazione e stivaggio

 

7.5.7.1.

Quando possibile, il veicolo o contenitore deve essere munito di dispositivi che facilitano le operazioni di stivaggio e movimentazione di merci pericolose. I colli contenenti merci pericolose e gli oggetti pericolosi non imballati devono essere stivati mediante mezzi capaci di sostenere le merci (come cinghie di fissaggio, traverse scorrevoli, supporti regolabili) nel veicolo o contenitore in modo tale da impedire qualsiasi spostamento che possa modificare l’orientamento dei colli o danneggiare gli stessi durante il trasporto. Nel caso di merci pericolose trasportate insieme ad altre merci (come ad esempio grosse macchine o gabbie), tutte le merci devono essere solidamente fissate o bloccate all’interno dei veicoli o contenitori per evitare che le merci pericolose si disperdano. Per impedire lo spostamento dei colli si possono inoltre riempire gli spazi vuoti con dei dispositivi di bloccaggio e stivaggio. Nel caso di dispositivi di stivaggio quali fasce o cinghie di fissaggio, non bisogna stringerli troppo al punto tale da danneggiare o deformare i colli (1). Sono considerate come soddisfatte le prescrizioni del presente paragrafo quando il carico è stivato conformemente alla norma EN 12195-1:2010.

(1) Indicazioni relative allo stivaggio delle merci pericolose di trovano documento “Codice di buona pratica OMI/OIT/CEE per il carico delle merci nella unità di trasporto (Codice CTU) vedere, ad esempio, il capitolo 9, carica delle merci nelle unità di trasporto e il capitolo 10, Linee guida aggiuntive sul carico di merci pericolose) e nel documento “Codice europeo di buona pratica sullo stivaggio dei carichi sui veicoli stradali” pubblicato dalla Commissione Europea. Altre indicazioni sono ugualmente disponibili presso le autorità competenti e gli organismi dell’industria.

 

7.5.7.2.

I colli non devono essere impilati, a meno che non siano progettati a tale fine. Quando diversi tipi di colli progettati per essere impilati vengono caricati insieme, è opportuno tener conto della loro contabilità in materia d’impilamento. Se necessario, si utilizzeranno dispositivi di sostegno del carico per impedire che i colli impilati su altri colli non danneggino questi ultimi.

7.5.7.3.

Durante il carico e lo scarico, i colli che contengono merci pericolose devono essere protetti contro i danni.

 

NOTA:

In particolare, si deve prestare attenzione al modo in cui i colli vengono movimentati durante i preparativi per il trasporto, al tipo di veicolo o contenitore sul quale vengono trasportati e al metodo di carico e scarico al fine di non provocare danni ai colli attraverso un traino a terra o una brusca manovra.

7.5.7.4.

Le disposizioni del 7.5.7.1 si applicano anche al carico ed allo stivaggio dei contenitori, contenitori-cisterna, cisterne mobili e CGEM sui veicoli così come alla loro rimozione. Per i contenitori cisterna, cisterne mobili e CGEM che non comprendono, per costruzione, pezzi d’angolo secondo la norma ISO 1496-1 (Contenitori della Serie 1 – Specifiche e prove – Parte 1: Contenitori d’uso generale per merci diverse), è necessario verificare che i dispositivi utilizzati sui contenitori cisterna, cisterne mobili e CGEM siano compatibili con il dispositivo montato sul veicolo e conformi alle prescrizioni della sezione 9.7.3.

7.5.7.5.

È vietato ai membri dell’equipaggio aprire un collo contenente merci pericolose.

7.5.7.6.

Carico dei contenitori per il trasporto alla rinfusa flessibili

7.5.7.6.1.

I contenitori per il trasporto alla rinfusa flessibili devono essere trasportati in un veicolo muniti di lati e fondo rigidi di altezza corrispondente ad almeno due terzi dell’altezza del contenitore per il trasporto alla rinfusa flessibile. Il veicolo deve essere equipaggiato di una funzione di controllo della stabilità del veicolo conformemente alla serie di emendamenti 11 del Regolamento ONU n. 13 (2).

 

NOTA:

Durante il carico di contenitori per il trasporto alla rinfusa flessibili in un veicolo o contenitore, una particolare attenzione deve essere prestata alle istruzioni relative alla movimentazione e allo stivaggio delle merci pericolose indicate al 7.5.7.1.

7.5.7.6.2.

I contenitori per il trasporto alla rinfusa flessibili devono essere stivati mediante opportuni dispositivi capaci di trattenerli nel veicolo o contenitore in modo da prevenire, durante il trasporto, qualsiasi movimento che potrebbe cambiare la posizione del contenitore per il trasporto alla rinfusa flessibile o danneggiare quest’ultimo. Si può anche impedire il movimento dei contenitori per il trasporto alla rinfusa flessibili riempiendo gli spazi vuoti tramite paglioli, bloccaggio o stivaggio. Nel caso di utilizzo di dispositivi di tensione quali fasce o cinghie di fissaggio, non bisogna stringerli troppo al punto di danneggiare o deformare i contenitori per il trasporto alla rinfusa flessibili.

7.5.7.6.3.

I contenitori per il trasporto alla rinfusa flessibili non devono essere impilati.

 

7.5.8. Pulizia dopo lo scarico

 

7.5.8.1.

Se, dopo lo scarico di un veicolo o di un contenitore che ha contenuto merci pericolose imballate, si constata che gli imballaggi hanno lasciato sfuggire una parte del loro contenuto, si deve, il più presto possibile e in ogni caso prima di un nuovo carico, pulire il veicolo o il contenitore.

Se la pulizia non può essere effettuata sul posto, il veicolo o il contenitore deve essere trasportato, in condizioni di sicurezza adeguate, verso il luogo più vicino dove la pulizia può essere effettuata.

Le condizioni di sicurezza sono adeguate se sono state prese misure appropriate per impedire una perdita incontrollata delle merci pericolose che sono sfuggite.

7.5.8.2.

I veicoli o i contenitori che hanno contenuto merci pericolose alla rinfusa devono, prima di ogni nuovo carico, essere convenientemente puliti, salvo se il nuovo carico è composto dalla stessa merce pericolosa che ha costituito il carico precedente.

 

7.5.9. Divieto di fumare

 

Durante le movimentazioni, è vietato fumare nelle vicinanze dei veicoli o contenitori e nei veicoli o contenitori. Tale divieto si applica ugualmente alle sigarette elettroniche e altri dispositivi simili.

 

7.5.10. Misure da prendere per evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche

 

Qualora si tratti di gas infiammabili, di liquidi aventi un punto d’infiammabilità uguale o inferiore a 60 °C, o del n. ONU 1361, carbone o nero di carbone, gruppo d’imballaggio II, un buon collegamento elettrico tra il telaio del veicolo, la cisterna mobile o il contenitore-cisterna e la terra deve essere realizzata prima del riempimento o lo svuotamento delle cisterne. Inoltre, deve essere limitata la velocità di riempimento.

 

7.5.11. Prescrizioni supplementari relative a classi o merci particolari

 

Oltre le disposizioni delle sezioni da 7.5.1 a 7.5.10, quando indicate riguardo ad una rubrica, nella colonna

(18) della Tabella A del capitolo 3.2, si applicano le seguenti disposizioni:

CV1

  1. È vietato:
  2. caricare e scaricare le merci su un’area pubblica dentro un centro abitato senza permesso speciale delle autorità competenti;
  3. caricare e scaricare le merci su un’area pubblica fuori un centro abitato, senza avere avvertito le autorità competenti, a meno che queste operazioni non siano giustificate da un motivo grave relativo alla sicurezza.
  4. Se, per una ragione qualsiasi, delle operazioni di movimentazione devono essere effettuate su un’area pubblica, è prescritto di separare, tenendo conto delle etichette, le materie ed oggetti di natura differente.

CV2

  1. Prima delle operazioni di carico, si deve procedere ad una pulizia scrupolosa della superficie di carico del veicolo o del contenitore.
  2. L’uso del fuoco o della fiamma
  3. nuda è vietato sui veicoli e contenitori trasportanti le merci, nelle loro vicinanze così come durante il carico e lo scarico.

CV3

Cfr. 7.5.5.2.

CV4

Le materie e oggetti del gruppo di compatibilità L possono essere trasportati solo a carico completo.

CV9

I colli non devono essere lanciati o sottoposti ad urti.

I recipienti devono essere stivati nei veicoli o contenitori in modo da non potere né rovesciarsi né cadere.

CV10

Le bombole secondo la definizione al 1.2.1 devono essere coricate nel senso longitudinale o trasversale del veicolo o del contenitore. Tuttavia quelle che si trovano in prossimità delle pareti trasversali devono essere disposte trasversalmente.

Le bombole corte e di largo diametro (circa 30 cm o più) possono essere poste longitudinalmente, i dispositivi di protezione dei rubinetti devono essere orientati verso il centro del veicolo o del contenitore.

Le bombole che sono sufficientemente stabili o che sono trasportate in dispositivi appropriati che le proteggano contro ogni caduta possono essere stivate ritte.

Le bombole coricate devono essere stivate, attaccate o fissate in maniera sicura ed appropriata in modo da non potersi spostare.

CV11

I recipienti devono essere sempre posti nella posizione per la quale sono stati costruiti, e protetti contro ogni avaria che possa essere causata da altri colli.

CV12

Quando gli oggetti sono caricati su palette, e queste palette sono impilate, ogni strato di palette deve essere ripartito uniformemente sullo strato inferiore interponendo, se necessario, un materiale d’appropriata resistenza.

CV13

Quando avviene una fuga di materie e si ha spandimento di tali materie in un veicolo o in un contenitore, quest’ultimo può essere utilizzato soltanto dopo essere stato ripulito a fondo ed, eventualmente, disinfettato o decontaminato. Tutte le altre merci e gli oggetti trasportati nello stesso veicolo o contenitore devono essere controllati in relazione ad un’eventuale contaminazione.

CV14

Le merci devono essere protette contro l’irraggiamento solare diretto ed il calore durante il trasporto. I colli devono essere depositati solo in luoghi freschi e ben ventilati, lontano dalle sorgenti di calore.

CV15

Cfr. 7.5.5.3.

CV20

Le disposizioni del capitolo 5.3, del 7.1.7.4.7 e del 7.17.4.8 così come la disposizione speciale V1 del capitolo

7.2 non sono applicabili purché la materia sia imballata secondo i metodi di imballaggio OP1 od OP2 dell’istruzione di imballaggio P520 del 4.1.4.1, secondo il caso, e che la quantità totale di materie per le quali questa deroga è applicata non è superiore a 10 kg per unità di trasporto.

CV21

L’unità di trasporto deve essere ispezionata minuziosamente prima del carico. Prima del trasporto, il trasportatore deve essere informato:

  • delle istruzioni sul funzionamento del sistema di refrigerazione compreso, all’occorrenza, un elenco dei fornitori delle materie refrigeranti disponibili durante il viaggio;
  • delle procedure da seguire in caso di carenza della regolazione di temperatura.

Nel caso di una regolazione di temperatura secondo i metodi descritti nel 7.1.7.4.5 b) o d), una quantità sufficiente di refrigerante non infiammabile (per esempio azoto liquido o ghiaccio secco), compreso un margine ragionevole per gli eventuali ritardi, deve essere trasportata, a meno che sia assicurato un mezzo di rifornimento.

I colli devono essere stivati in modo da essere facilmente accessibili.

La temperatura di regolazione prescritta deve essere mantenuta durante l’insieme dell’operazione di trasporto, compreso il carico e scarico così come le eventuali soste intermedie.

CV22

I colli devono essere caricati in modo tale che la circolazione libera dell’aria all’interno dello spazio riservato al carico assicuri una temperatura uniforme del carico. Se il contenuto di un veicolo o di un grande contenitore supera 5000 kg di solidi infiammabili, di materie che polimerizzano e/o perossidi organici, il carico deve essere ripartito in carichi massimi di 5000 kg, separati da spazi d’aria di almeno 0,05 m.

CV23

Devono essere prese delle misure speciali durante la movimentazione dei colli al fine di evitare a questi il contatto con l’acqua.

CV24

Prima del carico, i veicoli e i contenitori devono essere accuratamente ripuliti e, in particolare, liberati da ogni residuo combustibile (paglia, fieno, carta, ecc.). Per lo stivaggio dei colli è vietato utilizzare materiali facilmente infiammabili.

CV25

  • I colli devono essere stivati in modo da essere facilmente accessibili.
  • Se dei colli devono essere trasportati ad una temperatura ambiente non superiore a 15 °C o refrigerati, tale temperatura deve essere mantenuta durante lo scarico o il deposito.
  • I colli devono essere depositati solo in luoghi freschi, lontani delle sorgenti di calore.

CV26

Le parti in legno di un veicolo o contenitore che sono stati in contatto con queste materie devono essere tolte e bruciate.

CV27

  • I colli devono essere stivati in modo da essere facilmente accessibili.
  • Se dei colli devono essere trasportati refrigerati, la continuità della catena del freddo deve essere assicurata durante lo scarico o il deposito.
  • I colli devono essere depositati solo in luoghi freschi, lontani delle sorgenti di calore.

CV28

Cfr. 7.5.4.

CV33

NOTA:

  1. Un “gruppo critico” è un gruppo di persone del pubblico che è ragionevolmente omogeneo in rapporto con la sua esposizione ad una data sorgente di radiazioni e ad un dato modo di esposizione ed è caratteristico per gli individui che, per un dato modo di esposizione, ricevono la dose effettiva più elevata per questo modo di esposizione causato da questa sorgente.
  2. I “membri del pubblico” sono, in senso generico, ogni individuo della popolazione, salvo quelli soggetti ad un’esposizione professionale o medica.
  3. I “lavoratori (lavoratrici)” sono tutte le persone che lavorano sia a tempo pieno, sia a tempo parziale, sia temporaneamente per un datore di lavoro, e che hanno diritti e doveri riconosciuti per quanto concerne la radioprotezione occupazionale.

 

1 ) Separazione

1.1) I colli, i sovrimballaggi, i contenitori e le cisterne contenenti materiali radioattivi e materiali radioattivi non imballati devono essere separati durante il trasporto:

A) dai lavoratori impiegati regolarmente nelle zone di lavoro:

  • conformemente alla tabella A qui sotto riportata; oppure
  • da distanze calcolate a partire da un principio per una dose di 5 mSv per anno e da valori prudenti per i parametri dei modelli;

NOTA:

I lavoratori che sono oggetto di una sorveglianza individuale ai fini della protezione radiologica nondevono essere presi in considerazione ai fini della separazione.

B) da membri del pubblico, in zone in cui il pubblico ha regolarmente accesso:

  • conformemente alla tabella A qui sotto riportata; oppure
  • da distanze calcolate a partire da un principio per una dose di 1 mSv per anno e da valori prudenti per i parametri dei modelli;

C) dalle pellicole fotografiche non sviluppate e dai sacchi postali:

  • conformemente alla tabella B qui sotto riportata; oppure
  • da distanze calcolate a partire da un principio di esposizione di dette pellicole alle radiazioni connesse al trasporto di materiali radioattivi di 0,1 mSv per spedizione di tali pellicole; e

NOTA:

I sacchi postali sono supposti contenere pellicole e lastre fotografiche non sviluppate e, per tale effetto, devono essere separati dai materiali radioattivi nello stesso modo.

D) dalle altre merci pericolose, conformemente al 7.5.2.

 

Tabella A: Distanza minima tra i colli di categoria II-GIALLA e III-GIALLA e le persone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella B: Distanze minime tra i colli delle categorie II-GIALLA e III-GIALLA e i colli recanti una etichetta “FOTO” o i sacchi postali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2) I colli e sovrimballaggi delle categorie II-GIALLA o III-GIALLA non devono essere trasportati nei compartimenti occupati da viaggiatori, salvo che si tratti di compartimenti esclusivamente riservati alle persone specificatamente incaricate di sorvegliare tali colli o sovrimballaggi.

1.3) Non deve essere autorizzata la presenza di nessuna persona oltre gli altri membri dell’equipaggio nei veicoli trasportanti colli, sovrimballaggi o contenitori recanti etichette delle categorie II-GIALLA o III- GIALLA.

 

2 ) Limiti d’attività

L’attività totale in un veicolo per il trasporto di materiali LSA e di SCO in colli industriali di Tipo 1 (IP-1), Tipo 2 (IP-2) o Tipo 3 (IP-3) o non imballati, non deve superare i limiti indicati nella Tabella C sottostante.

 

Per gli SCO-III, i limiti della tabella C di seguito possono essere superati a condizione che il piano di trasporto contenga le precauzioni da prendere durante il trasporto al fine di ottenere un livello di sicurezza generale che sia almeno uguale a quello che avrebbe ottenuto se i limiti fossero stati rispettati.

 

Tabella C: Limiti d’attività per i veicoli contenenti materiali LSA o degli SCO in colli industriali o non imballati

 

 

 

 

 

3) Stivaggio durante il trasporto e deposito in transito 3.1) Le spedizioni devono essere stivate solidamente

3.2) A condizione che il flusso termico superficiale medio non superi 15 W/m2 e che le merci che si trovano nelle vicinanze immediate non siano imballate in sacchi, un collo o un sovrimballaggio può essere trasportato o depositato in transito contemporaneamente a merci comuni imballate, senza precauzioni particolari di stivaggio, a meno che l’autorità competente non lo esiga espressamente nel certificato di approvazione.

3.3) Le seguenti disposizioni devono essere applicate al carico dei contenitori, e al raggruppamento di colli, sovrimballaggi e contenitori:

  1. salvo in caso di uso esclusivo, e per le spedizioni di materie LSA-I, il numero totale di colli, sovrimballaggi e contenitori all’interno di uno stesso veicolo deve essere limitato in modo tale che la somma totale degli indici di trasporto sul veicolo non superi i valori indicati nella Tabella D;
  2. Il rateo di dose nelle normali condizioni di trasporto non deve superare 2 mSv/h in ogni punto della superficie esterna del veicolo o del contenitore e 0,1 mSv/h a 2 m dalla superficie esterna del veicolo o del contenitore, salvo nel caso delle spedizioni trasportate in uso esclusivo su strada o ferrovia, per le quali i limiti del rateo di dose intorno al veicolo sono indicati nel (3.5) b) e c)
  3. la somma totale dei CSI (indici di sicurezza critica) in un contenitore e a bordo di un veicolo non deve superare i valori indicati nella Tabella E.

Tabella D: Limiti dell’indice di trasporto per i contenitori e i veicoli in uso non esclusivo

 

 

 

 

Tabella E: Limiti del CSI per i contenitori e i veicoli contenenti materiali fissili

 

 

 

 

 

3.4) I colli e i sovrimballaggi aventi un TI superiore a 10 o le spedizioni aventi un CSI superiore a 50 devono essere trasportati soltanto in uso esclusivo.

3.5) Per le spedizioni in uso esclusivo il rateo di dose non deve superare:

a) 10 mSv/h in ogni punto della superficie esterna di ogni collo o sovrimballaggio, e può superare 2 mSv/h soltanto a condizione che:

    1. il veicolo sia equipaggiato con un vano chiuso che, durante le regolari condizioni di trasporto, impedisca l’accesso, all’interno del vano chiuso, a persone non autorizzate;
    2. siano stabilite disposizioni per fissare saldamente il collo o il sovrimballaggio così che la sua posizione all’interno del veicolo rimanga fissa durante le regolari condizioni di trasporto; e
    3. non ci siano operazioni di carico e scarico durante la spedizione;

b) 2 mSv/h in ogni punto della superficie esterna del veicolo, includendo le superfici inferiore e superiore, o nel caso di un veicolo aperto, in ogni punto dei piani verticali proiettati dai lati esterni del veicolo, sulla superficie superiore del carico, e sulla superficie esterna inferiore del veicolo; e

c) 0,1 mSv/h in ogni punto a 2 m dai piani verticali rappresentati dalle superfici laterali esterne del veicolo, o, se il carico è trasportato in un veicolo aperto, in ogni punto a 2 m dai piani verticali proiettati dai lati esterni del veicolo.

 

4) Prescrizioni supplementari riguardanti il trasporto e il deposito in transito di materiali fissili

4.1) Ogni gruppo, sovrimballaggi e contenitori contenenti materiali fissili, immagazzinati in transito in una qualsiasi area di deposito, deve essere limitato in modo tale che la somma totale degli indici di sicurezza per la criticità ISC del gruppo non superi 50. Ogni gruppo deve essere immagazzinato in modo tale da mantenere uno spazio di almeno 6 m dagli altri gruppi di questo tipo.

4.2) Dove la somma totale degli indici di sicurezza per la criticità a bordo di un veicolo o in un contenitore supera 50, come consentito nella tabella E, l’immagazzinamento deve essere tale da mantenere uno spazio di almeno 6 m dagli altri gruppi di colli, sovrimballaggi o contenitori contenenti materiali fissili o da altri veicoli carichi di materiali radioattivi.

4.3) I materiali fissili che soddisfano una delle disposizioni enunciate al paragrafo 2.2.7.2.3.5 dal a) al f) devono soddisfare le seguenti prescrizioni:

A.) solamente una delle disposizioni enunciate al paragrafo 2.2.7.2.3.5 dal a) al f) è autorizzata per spedizione

B) solamente un materiale fissile approvato nei colli classificati conformemente al 2.2.7.2.3.5 f) è autorizzato per spedizione a meno che non siano autorizzati materiali multipli nel certificato di approvazione;

C) i materiali fissili nei colli classificati conformemente al 2.2.7.2.3.5 c) devono essere trasportati in una spedizione avente una quantità di nuclidi fissili inferiore a 45 g;

D) i materiali fissili nei colli classificati conformemente al 2.2.7.2.3.5 d) devono essere trasportati in una spedizione avente una quantità di nuclidi fissili inferiore a 15 g;

E) i materiali fissili imballati o meno, che sono classificati conformemente al 2.2.7.2.3.5 e), devono essere trasportati in uso esclusivo in un veicolo contenente al massimo 45 g di nuclidi fissili.

 

5) Colli danneggiati o presentanti perdite, colli contaminati

5.1) Se si constata che un collo è danneggiato o perde, o se si sospetta che il collo può aver perduto o essere stato danneggiato, l’accesso al collo deve essere delimitato e una persona qualificata deve, non appena possibile, valutare l’estensione della contaminazione ed il rateo di dose risultante del collo. L’oggetto della verifica deve includere il collo, il veicolo, le aree vicine di carico e scarico e, se necessario, tutti gli altri materiali che sono stati trasportati nel veicolo. Ulteriori provvedimenti per la protezione delle persone, dei beni e dell’ambiente devono essere presi, se necessario, per superare e minimizzare le conseguenze di tale perdita o danno, in accordo con le disposizioni stabilite dalla autorità competente.

5.2) I colli danneggiati o con perdite di contenuti radioattivi, oltre i limiti permessi per le normali condizioni di trasporto, possono essere trasferiti provvisoriamente verso un adeguato luogo sotto supervisione, ma non devono essere inoltrati se non dopo la riparazione o il riconfezionamento e la decontaminazione.

5.3) I veicoli e l’equipaggiamento usati regolarmente per il trasporto di materiali radioattivi devono essere controllati periodicamente per determinare il livello di contaminazione. La frequenza di tali controlli deve essere in relazione alla probabilità di contaminazione ed al volume di materiali radioattivi trasportati.

5.4) Ad eccezione di quanto previsto al 5.5), ogni veicolo, o equipaggiamento o loro parte che sia rimasta contaminata oltre i limiti specificati al 4.1.9.1.2 nel corso del trasporto di materiali radioattivi, o che mostra il rateo di dose alla superficie superiore a 5 µSv/h, deve essere decontaminato il più presto possibile da una persona qualificata e non deve essere riutilizzato, a meno che non siano soddisfatte le condizioni seguenti:

  1. la contaminazione non fissa non deve superare i limiti specificati al 4.1.9.1.2;
  2. il rateo di dose derivante dalla contaminazione fissa non deve superare 5 µSv/h in superficie.

5.5) In contenitori, veicoli usati per il trasporto di materiali radioattivi non imballati in uso esclusivo deve essere esentato dai requisiti enunciati al 5.4) e al 4.1.9.1.4, soltanto rispetto alle superfici interne e per il solo periodo in cui rimane sotto le condizioni di uso esclusivo.

 

Altre disposizioni

Quando una spedizione non è può essere consegnata, bisogna collocare questa spedizione in un luogo sicuro ed informare l’autorità competente appena possibile, chiedendo istruzioni su come procedere.

 

CV34

Prima del trasporto di un recipiente sotto pressione, ci si deve assicurare che non vi sia un aumento della pressione in relazione ad una eventuale produzione di idrogeno.

 

CV35

Se si utilizzano sacchi come imballaggi semplici, la distanza che li separa deve essere sufficiente per consentire una buona dispersione del calore.

 

CV36

I colli devono essere caricati preferibilmente in veicoli scoperti o ventilati o in contenitori aperti o ventilati. Se ciò non è possibile e i colli sono caricati in altri veicoli coperti o contenitori chiusi, nessuno scambio di gas è possibile tra lo scompartimento di carico e la cabina del conducente e le porte di carico di tali veicoli o contenitori devono recare i marchi seguenti, con lettere di almeno 25 mm di altezza:

“ATTENZIONE SPAZIO CONFINATO APRIRE CON PRECAUZIONE”

 

Il testo sarà redatto in una lingua giudicata appropriata dallo speditore. Per i nn. ONU 2211 e 3314, tale marchio non è necessario se il veicolo o il contenitore è già marcato conformemente alla disposizione speciale 965 del codice IMDG (1).

 

CV37

Questi sottoprodotti devono essere raffreddati a temperatura ambiente prima del carico, a meno che non siano stati calcinati in modo da eliminare l’umidità. I veicoli e contenitori contenenti un carico alla rinfusa devono essere correttamente ventilati e protetti da qualsiasi ingresso di acqua durante il tragitto. Le porte di carico dei veicoli coperti o dei contenitori chiusi devono recare i marchi seguenti, con lettere di almeno 25 mm di altezza:

 

“ATTENZIONE MEZZO DI CONTENIMENTO CHIUSO APRIRE CON CAUTELA”

Il testo sarà redatto in una lingua ritenuta appropriata dallo speditore.

(1) Segnale di avvertimento contenente le parole “ATTENZIONE – PUÒ CONTENERE VAPORI INFIAMMABILI” scritte in lettere che misurano almeno 25 mm di altezza, posto in ogni punto di accesso in una posizione che sarà facilmente visibile alle persone che aprono l’unità di trasporto o entrano all’interno.

 

Check list Carico, Scarico e Movimentazione Merci pericolose ADR