
GENERATORI DI CALORE PER IMPIANTI CENTRALI DI RISCALDAMENTO – ASPETTI NORMATIVI E PROCEDURALI
SCOPO
Relativamente ai generatori di calore per impianti centrali di riscaldamento, la finalità del presente elaborato è quella di facilitare gli utilizzatori negli adempimenti connessi alla messa in servizio e alle successive verifiche da parte di INAIL (ex ISPESL) e delle ASL. (1a)
CAMPO DI APPLICAZIONE
Le presenti istruzioni si applicano ai generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolari superiori a 35 kW. (1b)
ESCLUSIONI
Sono esclusi dal presente documento i generatori facenti parte di insiemi PED (conformi alla Direttiva Pressure equipment directive 2014/68/UE) e le centrali termiche necessarie all’attuazione di un processo produttivo. (1c)
Note:
(1a) con l’art. 7 del decreto legge n. 78 del 31.05.2010 (convertito nella legge n. 122 del 30.07.2010), l’ISPESL viene soppresso e le relative funzioni, con decorrenza dal 31.05.2010, sono state attribuite all’INAIL.;
(1b) esempio di centrali incluse nel presente documento: centrali termiche non riferibili ad un datore di lavoro, come quelle installate nei condomini/altro, senza lavoratori dipendenti, che, nel caso dei condomini, rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati; centrali termiche di luoghi di lavoro (capannoni industriali, ecc.), di luoghi di riunione pubblica (scuole, cinema, ecc.) destinate solo a riscaldare gli ambienti e/o a produrre acqua calda sanitaria. Per queste tipologie di centrali, non si applicano le disposizioni previste dal D.M. 11.04.2011 (art. 71, c 11, D. Lgs 81/2008), ma continuano ad applicarsi quelle della normativa previgente di cui al D.M. 01.12.1975 (Circolare M.L.P.S. 13/08/2012, n. 23 );
(1c) per generatori facenti parti di centrali termiche necessarie all’attuazione di un processo produttivo si intendono gli apparecchi la cui funzione è quella di produrre energia destinata ad
impianti/attrezzature impiegati nel solo ciclo produttivo dell’azienda. Pertanto, se un impianto è destinato a riscaldare soltanto gli ambienti e/o a produrre acqua calda sanitaria, lo stesso non rientra tra quelli destinati all’attuazione di un ciclo produttivo.
COMPETENZE ATTORI PUBBLICI
- INAIL: effettua preliminarmente l’esame del progetto e, previo buon esito dello stesso, provvede successivamente all’accertamento della conformità al progetto approvato, sul luogo di impianto (artt. 18 e 22, D.M. 1 dicembre 1975);
- ASL: al fine di verificare lo stato di efficienza dei dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo, effettua le verifiche periodiche ogni 5 anni (art. 22 D.M. 1 dicembre 1975);
- Corpo Nazionale VV.F.: effettua le ispezioni finalizzate all’accertamento dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi (D.P.R. 151/2011 e ss.mm.ii.);
- Regioni attraverso Comuni e Province: svolgono, secondo le rispettive competenze, le ispezioni previste in materia di efficienza energetica.
NORMATIVA
Gli impianti di riscaldamento vengono messi in servizio secondo quanto previsto dal D.M. 1 dicembre 1975.
Ai sensi dell’art. 18 del D.M. 1 dicembre 1975 (2a), per ogni impianto avente potenzialità globale superiore ai 35 kW, l’installatore deve presentare all’INAIL (2b), unitamente alla denuncia, il progetto firmato da un ingegnere o altro tecnico abilitato a norma delle disposizioni in vigore allorché:
a) s’intenda effettuarne l’installazione;
b) s’intenda apportare modifiche interessanti i dispositivi di sicurezza e di protezione dei generatori;
c) s’intenda procedere alla sostituzione o modifica dei generatori comportante un aumento della potenzialità nominale o una variazione della pressione di targa rispetto a quella dei generatori di calore esistenti all’atto della prima installazione;
d) si siano verificati incidenti o gravi avarie;
Note:
(2a) vedi anche Circolare INAIL del 28 febbraio 2011;
(2b) a partire dal 27 maggio 2019 i servizi di certificazione e verifica erogati da INAIL devono essere richiesti esclusivamente utilizzando l’applicativo Civa
ASPETTI PROCEDURALI
- Per ogni impianto, realizzato con uno o più generatori di calore, con potenzialità globale superiore ai 35 kW, l’installatore o l’utente presenta all’INAIL la richiesta di approvazione progetto (art. 18 del DM 01.12.75).
- L’INAIL comunica il risultato della verifica dell’esame progetto.
- L’installatore o l’utente, una volta ricevuto esito positivo dell’esame progetto (e realizzato l’impianto), richiede all’INAIL la verifica di primo o nuovo impianto di esercizio.
- L’INAIL effettua la verifica di collaudo, con rilascio di relativo libretto.
- Successivamente, con la periodicità prevista dall’art. 22 del DM 01.12.75 (ogni 5 anni), l’impianto dovrà essere sottoposto a verifica periodica da parte della ASL (3)
- Il libretto matricolare con i verbali relativi agli accertamenti ed alle verifiche eseguite, devono essere conservati a cura dall’utente sul luogo dell’impianto, ed esibiti, a richiesta, nel caso di controlli effettuati in vigilanza.
Note:
(3) sono esclusi gli impianti con potenzialità al focolare ≤ 116 KW, ad eccezione degli impianti condominiali di cui all’art. 22 del DM 1/12/75.
TARGA DI COSTRUZIONE
La targa di costruzione deve essere applicata in modo inamovibile su una parte essenziale e visibile del generatore, e deve recare le seguenti indicazioni:
a) nome del costruttore;
b) numero di fabbrica o sigla di identificazione del generatore;
c) potenzialità nominale in kcal/h o kW;
d) potenzialità corrispondente del focolare, in kcal/h o kW;
e) tipi di combustione utilizzabili;
f) pressione massima di esercizio
VERIFICA ASL
La verifica effettuata da ASL è finalizzata ad accertare che, nel tempo, non siano modificate le originarie condizioni di sicurezza anche attraverso la valutazione dello stato di efficienza dei dispositivi di sicurezza (tubo di sicurezza, valvole di sicurezza, di intercettazione combustibile, e di scarico termico), di protezione (pressostato, termostato) e di controllo (manometro, termometro).
QUALI GENERATORI SONO SOGGETTI ALLE VERIFICHE ASL?
Ai sensi dell’art. 22 del D.M. 1 dicembre 1975, decorsi 5 anni dalla verifica di collaudo effettuata dall’INAIL, con rilascio di relativo libretto di centrale, devono essere sottoposti alle successive verifiche tutti gli impianti di riscaldamento aventi potenzialità:
> 116 kW;
> 35 e ≤ 116 kW solo nei condomini per il quale esista, a norma dell’art. 1129 del codice civile, l’obbligatorietà della nomina dell’amministratore;
Le verifiche periodiche possono essere effettuate esclusivamente dalle ASL (4).
Il libretto matricolare con i verbali relativi agli accertamenti ed alle verifiche eseguite devono essere conservati dall’utente.
Nessun impianto può essere mantenuto in esercizio qualora gli accertamenti e le verifiche prescritte abbiano dato esito sfavorevole
Note:
(4) Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circ. 13 agosto 2012 – n. 23, ha chiarito che centrali termiche non necessarie all’attuazione di un processo produttivo non si applicano le disposizioni del D.M. 11.04.2011, ma continua ad applicarsi il D.M. 01.12.1975. Pertanto, per tali impianti l’utilizzatore non può avvalersi dell’operato dei Soggetti Abilitati di cui all’art. 71, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
- libretto di centrale/omologazione ANCC/ISPESL/INAIL (in originale-copia conforme);
- manuale istruzioni;
- eventuali verbali di verifica precedenti;
- rapporto dei controlli eseguiti da persona competente;
- certificazione (del costruttore e dell’INAIL), ai sensi del D.M. 01/12/1975, Raccolta R, Direttiva PED, delle valvole di sicurezza/intercettazione combustibile (VDS e VIC) installate a protezione dell’impianto di riscaldamento, se in corso di validità (data certificazione/taratura < 5 anni);
Impianti termici: Libretto impianto Libretto matricolare
Libretto matricolare e Libretto di impianto per la climatizzazione sono due Libretti distinti per gli impianti termici / generatori di calore.
- Il Libretto di impianto per la climatizzazione è previsto ai sensi del DPR 16 aprile 2013 n. 74 per tutti gli impianti termici, ed è “sostanzialmente” legato all’efficienza energetica dello stesso (e manutenzione), non è prevista denuncia.
- Il Libretto matricolare (aspetto di sicurezza) è previsto ai sensi del D.M. 01 dicembre 1975 in caso di installazione di generatori di calore Pot. > 35 kW dopo denuncia INAIL.
A. Libretto di impianto per la climatizzazione
DPR 16 aprile 2013 n. 74 (GU n. 149 del 27.06.2013) definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari.
Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un “Libretto di impianto per la climatizzazione”, i modelli sono stati definiti con il Decreto Ministeriale del 10 febbraio 2014 (vedi allegato).
B. Libretto matricolare
D.M. 01 dicembre 1975 (G.U. n. 73 del 06.02.1976) definisce le norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione.
Per i generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica di Pot. > 30.000 kcal/h (35 kW) deve essere effettuata denuncia all’Associazione per il controllo della combustione (ANCC / ora INAiL – ndr) (Art. 18).
Unitamente alla denuncia, il progetto firmato da un ingegnere o altro tecnico abilitato a norma delle disposizioni in vigore.
L’Associazione nazionale per il controllo della combustione provvede all’esame della rispondenza del progetto alle presenti norme, comunicandone le risultanze al richiedente.
Previo buon esito dell’esame del progetto di cui all’ultimo comma del precedente art. 18, ogni impianto, completo di tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione, deve essere sottoposto da parte dell’Associazione nazionale per il controllo della combustione all’accertamento della conformità al progetto approvato.
L’Associazione nazionale per il controllo della combustione (ora INAIL) rilascia un libretto matricolare sul quale sono riportate le caratteristiche dell’impianto e l’esito degli accertamenti effettuati. Ogni cinque anni, gli impianti centralizzati di cui al precedente art. 16 installati in edifici condominiali per i quali esista, a norma dell’art. 1129 del codice civile, l’obbligatorietà della nomina dell’amministratore oppure aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 100.000 kcal/h, devono essere sottoposti da parte dell’A.N.C.C. (INAIL) ad una verifica dello stato di efficienza dei dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo.
Il libretto matricolare con i verbali relativi agli accertamenti ed alle verifiche eseguite devono essere conservati dall’utente.
Nessun impianto può essere mantenuto in esercizio qualora gli accertamenti e le verifiche prescritte abbiano dato esito sfavorevole. (Art. 22).
Libretto di impianto climatizzazione (A) Libretto matricolare (B) sono due Libretti distinti.
- Ambienti di vita: Libretto matricolare e Verifica quinquennale
Gli impianti con P > 35 KW devono essere provvisti di Libretto matricolare (cd. Denuncia INAIL), ai sensi del D.M. 01 dicembre 1975 (G.U. n. 73 del 06.02.1976), e della Verifica periodica quinquennale (competenza ASL) per impianti in ambienti di vita (abitazioni), se:
- 35 kW < P ≤ 116 kW installati in immobili per il quale esista, a norma dell’art. 1129 del codice civile, l’obbligatorietà della nomina dell’amministratore.
- P > 116 kW
- Ambienti lavoro non di processo: Libretto matricolare e Verifica quinquennale
Gli impianti con P > 35 KW devono essere provvisti di Libretto matricolare (cd. Denuncia INAIL), ai sensi del D.M. 01 dicembre 1975 (G.U. n. 73 del 06.02.1976), e della Verifica periodica quinquennale (competenza ASL), prevista per impianti in ambienti di lavoro non di processo, se:
- P > 116 kW
Schema obbligo presenza Libretto matricolare:
Nota (*): solo per gli impianti installati in immobili per il quale esista, a norma dell’art. 1129 del codice civile, l’obbligatorietà della nomina dell’amministratore.
Verifiche periodiche
La tabella 1 riporta, in funzione del luogo di installazione e della potenzialità (P in kW), gli adempimenti connessi alle verifiche periodiche dei Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica.
Tabella 1: Adempimenti verifiche periodiche impianti termici
Per richiedere la verifica è necessario essere in possesso del libretto matricolare rilasciato da ISPESL/INAIL a seguito della verifica di accertamento della conformità al progetto approvato (art. 22 D.M. 01 dicembre 1975).
La verifica ha periodicità quinquennale a partire dalla data di rilascio del libretto matricolare o dell’ultima verifica di ASL.
Secondo quanto riportato in tabella, gli impianti installati negli ambienti di lavoro (es. stabilimenti, alberghi, negozi, impianti sportivi, case di cura, ospedali, scuole, uffici pubblici, uffici aziendali) utilizzati solo per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda per servizi rientrano nel campo di applicazione del D.M. 01 dicembre 1975 e, pertanto, se gli stessi si caratterizzano per una Potenza > 116 kW, le verifiche devono essere svolte esclusivamente da parte di ASL, come chiarito dal Ministero del lavoro (Circolare n. 23 del 13 agosto 2012).
Per gli impianti di riscaldamento con Potenza > 116 kW e asserviti a un processo produttivo, in aggiunta al libretto matricolare [4], è necessario essere in possesso anche del verbale di prima verifica periodica [5] rilasciato da INAIL, ai sensi dell’art. 71, comma 11 del D.Lgs. 81/08.
Note:
[1] generatori facenti parti di centrali termiche non necessarie all’attuazione di un processo produttivo;
[2] per generatori facenti parti di centrali termiche necessarie all’attuazione di un processo produttivo si intendono gli apparecchi la cui funzione è quella di produrre energia destinata ad impianti/attrezzature impiegati nel ciclo produttivo dell’azienda;
[3] di cui dell’art. 71, comma 13 del d.lgs. 81/08 e D.M. 11 aprile 2011;
[4] gli impianti di riscaldamento, ad eccezione del caso di insiemi PED (Pressure equipment directive 2014/68/UE), vengono messi in servizio secondo quanto previsto dal D.M. 01 dicembre 1975; pertanto, gli adempimenti in materia di “comunicazione di messa in servizio” e di “immatricolazione”, di cui al D.M. 11 aprile 2011, si considerano assolti nell’ambito delle procedure di messa in servizio previste dal D.M. 01 dicembre 1975 stesso.
[5] per gli impianti di riscaldamento con potenzialità superiore a 116 kW asserviti a un processo produttivo, il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 71, comma 11 del d.lgs. 81/08 in conformità alla periodicità stabilita
dall’allegato VII al medesimo decreto, deve provvedere a richiedere la prima delle verifiche periodiche dell’impianto utilizzando la procedura telematica INAIL di CIVA.
Verifiche periodiche su apparecchi destinati solo al riscaldamento ambienti e/o alla produzione di acqua calda per servizi
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 23 del 13 agosto 2012, ha chiarito che gli obblighi stabiliti art. 71, comma 13 del d.lgs. 81/08 a carico del datore di lavoro, sono riferiti alle attrezzature di lavoro così come definite all’articolo 69, comma 1, lettera a), del d.lgs. 81/08., ritenendo così che le attrezzature, se non sono necessarie all’attuazione di un processo produttivo, non debbano essere assoggettate alle verifiche periodiche di cui al D.M. 11 aprile 2011.
Per quanto sopra esposto, si evidenzia che alle centrali termiche non necessarie all’attuazione di un processo produttivo, ad esempio quelle installate nei condomini, non si applicano le disposizioni del D.M. 11 aprile 2011, ma continua ad applicarsi il D.M. 01 dicembre 1975.
Pertanto, per questa tipologia di impianti, così come per i serbatoi di GPL (D.M. 29.02.1988 e D.M. 23.09.2004) non asserviti a processi produttivi (ad esempio quelli ad uso domestico), l’unico ente competente per l’esecuzione della verifica è l’ASL.
Circolare n. 23 del 13 agosto 2012:
“4. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kw e serbatoi di GPL.
Premesso che gli obblighi stabiliti dall’art. 71, comma 13 del d.lgs. 81/08 a carico del datore di lavoro sono riferiti alle attrezzature di lavoro cosi come definite all’articolo 69, comma 1, lettera a), del d.lgs. 81/08, si ritiene che le attrezzature di cui al suddetto punto 4, se non sono necessarie all’attuazione di un processo produttivo, non debbano essere assoggettate alle verifiche periodiche di cui al D.M. 11 aprile 2011. Per quanto sopra esposto si evidenzia che:
- alle centrali termiche non necessarie all’attuazione di un processo produttivo, ad esempio quelle installate nei condomini, non si applicano le disposizioni del D.M. 11 aprile 2011, ma continua ad applicarsi il D.M. 01 dicembre 1975;
- ai serbatoi di GPL non asserviti a processi produttivi, ad esempio quelli ad uso domestico, non si applicano le disposizioni del M. 11 aprile 2011, ma continuano ad applicarsi il D.M. 01.12.2004, n. 329, il D.M. 29.02.1988, il D.M. 23.09.2004 ed il D.M. 17.01.2005, nei casi previsti dai rispettivi ambiti di applicazione.”
Vedi Circolare, Allegata.
Denuncia INAIL: D.M. 01 dicembre 1975
Per i generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido, gassoso o per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda, aventi potenzialità complessiva dei focolai superiore a 30.000 kcal/h (35 kW), prima che venga iniziata la costruzione o la modifica dell’impianto, deve essere presentata una denuncia all’INAIL a cura dell’installatore, il quale deve avvalersi della collaborazione di un termotecnico.
Tale domanda deve essere inoltrata all’INAIL quando:
- si installa un nuovo impianto;
- si modificano i dispositivi di sicurezza e di protezione;
- si procede a sostituzione o modifica comportante aumento della potenzialità nominale o una variazione della pressione di targa.
In tutti e tre i casi, insieme alla denuncia, l’installatore deve presentare il progetto e una relazione tecnica, completa di allegati, predisposti e firmati da un professionista abilitato. Denuncia, progetto e relativi allegati devono essere inviati all’INAIL competente per territorio. In seguito, l’INAIL deve esaminare la pratica e comunicarne l’esito, provvedendo altresì all’omologazione dell’impianto.
“TITOLO II – Generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica
Capo I – Prevenzione degli infortuni Art. 16.
I generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di
riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, con esclusione di quelli destinati ad impianti con potenzialità globale dei focolai non superiore a 30.000 kcal/h e di quelli ricadenti nelle ipotesi previste, per i generatori di vapore, all’art. 3 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, devono essere realizzati dal costruttore ed installati in modo che ne sia assicurata la stabilità nelle condizioni di massima pressione di esercizio alla quale sono destinati a funzionare.
…
Art. 18.
Per ogni impianto, realizzato con uno o più generatori di calore e soggetto alle disposizioni del presente titolo, deve essere presentata denuncia all’Associazione per il controllo della combustione allorché:
s’intenda effettuarne l’installazione;
s’intenda apportare modifiche interessanti i dispositivi di sicurezza e di protezione dei generatori;
s’intenda procedere alla sostituzione o modifica dei generatori comportante un
aumento della potenzialità nominale o una variazione della pressione di targa rispetto a quella dei generatori di calore esistenti all’atto della prima installazione;
si siano verificati incidenti o gravi avarie.
Le denunce di cui ai punti a), b) e c) devono essere fatte dall’installatore e debbono pervenire all’Associazione nazionale per il controllo della combustione prima che si inizi la costruzione e modifica dell’impianto; le denunce di cui al punto d) devono essere fatte dall’amministratore nel caso di impianti di condomini in cui l’amministratore è prescritto dal codice civile oppure dall’utente, entro 24 ore dall’evento.
Nei casi previsti dai punti a), b), c) l’installatore deve presentare, unitamente alla denuncia, il progetto firmato da un ingegnere o altro tecnico abilitato a norma delle disposizioni in vigore. L’Associazione nazionale per il controllo della combustione provvede all’esame della rispondenza del progetto alle presenti norme, comunicandone le risultanze al richiedente.
…
Art. 22.
Previo buon esito dell’esame del progetto di cui all’ultimo comma del precedente art. 18, ogni impianto, completo di tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione, deve essere sottoposto da parte dell’Associazione nazionale per il controllo della combustione all’accertamento della conformità al progetto approvato.
L’Associazione nazionale per il controllo della combustione rilascia un libretto matricolare sul quale sono riportate le caratteristiche dell’impianto e l’esito degli accertamenti effettuati.
Ogni cinque anni, gli impianti centralizzati di cui al precedente art. 16 installati in edifici condominiali
per i quali esista, a norma dell’art. 1129 del codice civile, l’obbligatorietà della nomina dell’amministratore oppure aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 100.000 kcal/h, devono essere sottoposti da parte dell’A.N.C.C. ad una verifica dello stato di efficienza dei dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo.
Il libretto matricolare con i verbali relativi agli accertamenti ed alle verifiche eseguite devono essere conservati dall’utente.
Nessun impianto può essere mantenuto in esercizio qualora gli accertamenti e le verifiche prescritte abbiano dato esito sfavorevole.”
Vedi D.M. 01 dicembre 1975, allegato.
Verifiche periodiche Generatori di calore (ambienti di lavoro / di processo)
Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW.
Tali attrezzature appartengono al gruppo GVR – Gas, Vapore, Riscaldamento, di cui al punto 1.1.3 dell’allegato II al D.M. 11 aprile 2011.
Si riporta di seguito la periodicità di verifica, di cui all’allegato VII al d.lgs. 81/08, prescritta per le suddette attrezzatura:
Competenza: ASL / Soggetti abilitati
D.M. 11 aprile 2011:
“ALLEGATO II MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE
1.1.3. Gruppo GVR – Gas, Vapore, Riscaldamento
a) Attrezzature a pressione:
I. Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar
Generatori di vapor d’acqua
Generatori di acqua surriscaldata (*)
Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi
Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calcia sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kW (**)
Forni per le industrie chimiche e affini.
…
(*) da trattarsi come generatori di vapor d’acqua o impianti di riscaldamento in accordo all’articolo 3 del
decreto ministeriale 1° dicembre 1975.
(**) per gli obblighi di verifica relativi all’impianto di riscaldamento si rimanda al punto 4.6.1.
4.6. Verifica di impianti di riscaldamento
4.6. l. Gli impianti di riscaldamento centralizzati con generatore di calore di potenzialità superiore a 116 kW devono rispettare, qualora non in contrasto con quanto indicato nelle istruzioni per l’uso, le prescrizioni della Raccolta R dell’ISPESL.”
Allegati: