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NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI FORMAZIONE SICUREZZA LAVORO / BOZZA AGOSTO 2023

Premesso che si tratta di una bozza (non sappiamo, quindi, se resterà così e nemmeno se e quando verrà approvata), ecco le principali NOVITÀ.

La bozza del nuovo Accordo armonizzato formazione sicurezza lavoro previsto dall’Art. 13 del DL 146/2021, che doveva essere adottato entro il 30 giugno 2022, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, così come modificato dalla legge n. 215 del 2021, l’accordo si rende necessario per procedere all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008 in materia di formazione in modo da garantire:

– l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

– l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

– il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché’ il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

Il nuovo accordo armonizzato sulla formazione procederà:

–  alla rivisitazione, alla modifica e all’accorpamento degli Accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008;
–  all’aggiornamento dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 ai sensi dell’art. 98, comma 3;
–  all’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione per tutti i soggetti per i quali è previsto l’obbligo formativo rientranti nell’ambito di applicazione del presente accordo;
–  all’individuazione delle modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
–  alle indicazioni inerenti al monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa.

Il nuovo accordo entrerà in vigore il giorno della pubblicazione in GU e in fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore, potranno essere avviati i corsi rispettosi degli accordi Stato-Regioni abrogati, nonché dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore del nuovo accordo. Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all’articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro saranno tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, del nuovo accordo in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo. I corsi inerenti ai lavoratori che operano in ambienti sospetto inquinamento o confinati già erogati e con contenuti conformi al nuovo accordo saranno riconosciuti. Il relativo aggiornamento parte dalla data di rilascio della relativa attestazione.

Alla data di entrata in vigore dell’accordo verranno abrogati i seguenti accordi: Accordo 21/12/2011 – n. 221/CSR, Accordo n. 158/CSR del 25 luglio 2012 e Accordo n. 128/CSR del 7 luglio 2016.

Analisi novità:

Parte 1 Soggetti Formatori

L’articolo 1 recita che ai sensi del presente Accordo, salvo quanto diversamente disciplinato dall’articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008, i soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento, incluso seminari e convegni, sono:

1.1 i soggetti “istituzionali”; (ministeri, università, ASL, …)
1.2 i soggetti “accreditati”; (gli enti di formazione accreditati alle regioni)
1.3 gli Organismi Paritetici così come individuati dall’art. 51 del d.lgs. n. 81/2008 e le Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La novità di particolare rilevanza è rintracciabile al terzo comma.

1.3 Sono soggetti formatori gli Organismi Paritetici, inseriti nel repertorio nazionale degli organismi paritetici istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del DM 171/2022.

Inoltre, aspetto importante riguardata i sono soggetti formatori le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori che compongono gli organismi paritetici inseriti nel suddetto repertorio.

Parte 1 Organizzazione dei corsi

Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà:

– predisporre il progetto formativo secondo quanto previsto dalla Parte IV punto 2.6;
– ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 30 discenti. Il presente limite non trova applicazione per i corsi erogati in modalità e-learning;
– attenersi per le attività formative pratiche al rapporto istruttore/allievi non superiore di 1 a 5 (almeno 1 docente ogni 5 allievi);
– tenere il registro di presenza dei partecipanti in formato cartaceo o in formato elettronico;
– verificare, ai fini dell’ammissione alla verifica dell’apprendimento, la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste per i corsi di formazione e di abilitazione nonché per i corsi di aggiornamento.

Parte 1 Fascicolo del corso

Tale documentazione deve essere conservata, presso il soggetto formatore, per almeno 10 anni e deve contenere:

– dati anagrafici dei partecipanti;
– registro presenze dei partecipanti con firme;
– elenco dei docenti con firme;
– progetto formativo e programma del corso;
– verbale di verifica finale di cui al paragrafo 4, parte I

Parte 2 Corsi di formazione – Parte 3 Corsi di Aggiornamento – Parte 4 Modalità di erogazione corsi e di verifica dell’apprendimento. 

1. Formazione Lavoratori: La formazione generale resta di 4 ore, novità per la formazione specifica, che sarà per tutti di 6 ore e vengono eliminate i riferimenti alle fasce di rischio (basso-medio-alto).

Corsi di aggiornamento periodicità quinquennale di durata minima di 6 ore.

Modalità di erogazione corsi formazione: Presenza fisica Si, Video conferenza sincrona, Si, E-learning, Si.
Modalità di erogazione corsi aggiornamento: Presenza fisica Si, Video conferenza sincrona, Si, E-learning, Si.
Verifica apprendimento: Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande).

2. Preposti: La formazione dei preposti diventa di 12 ore a cui si accede solo dopo aver frequentato la formazione generale e specifica.

Corsi di aggiornamento periodicità biennale di durata minima di 6 ore.

Modalità di erogazione corsi formazione: Presenza fisica Si, Video conferenza sincrona, Si, E-learning, No.
Modalità di erogazione corsi aggiornamento: Presenza fisica Si, Video conferenza sincrona, Si, E-learning, No
Verifica apprendimento: Colloquio o Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande).

3. Dirigenti: La formazione dei dirigenti, diventa di 12 ore a cui si aggiunge il modulo “Cantieri” di 6 ore.

Corsi di aggiornamento periodicità quinquennale di durata minima di 6 ore.

Modalità di erogazione corsi formazione: Presenza fisica Si, Video conferenza sincrona, Si, E-learning, Si.

Modalità di erogazione corsi aggiornamento: Presenza fisica Si, Video conferenza sincrona, Si, E-learning, Si.
Verifica apprendimento: Colloquio o Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande).

4. Datori di Lavoro: Introduzione del corso per Datori di Lavoro, durata 16 ore a cui si aggiunge il modulo “Cantieri” di 6 ore.

Corsi di aggiornamento periodicità quinquennale di durata minima di 6 ore.

Modalità di erogazione corsi formazione: Presenza fisica Si, Video conferenza sincrona, Si, E-learning, Si.
Modalità di erogazione corsi aggiornamento: Presenza fisica Si, Video conferenza sincrona, Si, E-learning, Si.
Verifica apprendimento: Colloquio o Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande).

5. RSPP Datori di Lavoro: Novità, modulo comune della durata di 8 ore a cui si aggiungono i moduli tecnici-integrativi:
– agricoltura di ore 16;
– pesca di ore 12;
– costruzioni di ore 16 e
– chimico e petrolchimico di ore 16.

Corsi di aggiornamento periodicità quinquennale di durata minima di 8 ore.

Modalità di erogazione corsi formazione: Presenza fisica Si, Video conferenza sincrona, Si, E-learning, No.
Modalità di erogazione corsi aggiornamento: Presenza fisica Si, Video conferenza sincrona, Si, E-learning, Si.
Verifica apprendimento: Colloquio o Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande).

6. ASPP/RSPP: Unica novità riguarda i moduli B di specializzazione che passano da 4 a 5 SP 1.agricoltura di ore 16; SP 2.pesca di ore 12; SP 3.costruzioni di ore 16; SP 4.Sanità residenziale di ore 16 e SP 5.chimico e petrolchimico di ore 16.

Corsi di aggiornamento periodicità quinquennale di durata minima di 20 ore per ASPP e 40 ore per RSPP.

Modalità di erogazione corsi formazione: Presenza fisica Si, Video conferenza sincrona, Si, E-learning, Solo modulo A.
Modalità di erogazione corsi aggiornamento: Presenza fisica Si, Video conferenza sincrona, Si, E-learning, Si.
Verifica apprendimento: Colloquio e/o Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande) per il modulo A. Test + simulazione per il modulo B, Colloquio per il modulo C.

7. COORDINATORI: Nessuna novità.

8. AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI: Novità, durata di 12.

Corsi di aggiornamento periodicità quinquennale di durata minima di 4 ore relative alla parte pratica.

Modalità di erogazione corsi formazione: Presenza fisica Si, Video conferenza sincrona, Solo per il modulo giuridico-tecnico, E-learning, No.
Modalità di erogazione corsi aggiornamento: Presenza fisica Si, Video conferenza sincrona, No, E-learning, No.
Verifica apprendimento: Test, più prove pratiche, per i corsi di aggiornamento prova pratica + colloquio in relazione all’oggetto dell’aggiornamento.

9. ATTREZZATURE: Novità, introduzione di nuove attrezzature:

a) Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di macchina agricola raccoglifrutta di ore 8;
b) Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di caricatori per la movimentazione di materiali di ore 8;
c) Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di carriponte di ore 10/11.

Corsi di aggiornamento periodicità quinquennale di durata minima di 4 ore relative alla parte pratica.

Modalità di erogazione corsi formazione: Presenza fisica Si, Video conferenza sincrona, Solo per il modulo teorico-tecnico, E-learning, No.
Modalità di erogazione corsi aggiornamento: Presenza fisica Si, Video conferenza sincrona, No, E-learning, No
Verifica apprendimento: prove pratiche, per i corsi di aggiornamento prova pratica + colloquio in relazione all’oggetto dell’aggiornamento.

Parte 4 – Indicazioni Metodologiche Per La Progettazione, Erogazione E Monitoraggio Dei Corsi

IL DOCUMENTO PROGETTUALE

Ogni soggetto formatore dovrà redigere il progetto formativo, cioè il documento in uscita dell’intero processo di progettazione, in cui dovranno essere riportati nel dettaglio tutte le informazioni e gli elementi che caratterizzano l’azione formativa.

Il progetto formativo deve rispondere a una serie di requisiti quali:

– conformità, intesa come rispondenza ai vincoli normativi e legislativi, alle specifiche e a eventuali standard di riferimento;
– coerenza, intesa come adeguatezza dal punto di vista metodologico, tecnico e delle scelte progettuali, organizzative e gestionali in rapporto agli obiettivi formativi;
– pertinenza, intesa come adeguatezza di risposta alle finalità della formazione nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
– efficacia, intesa come capacità del progetto di realizzare i risultati attesi dal punto di vista didattico e delle competenze professionali, con particolare riferimento al ruolo che il soggetto destinatario della formazione riveste nel contesto dell’organizzazione aziendale. Il documento progettuale dovrà riportare in maniera chiara e descrittiva:

– le specifiche del percorso formativo, cioè tutti quegli elementi che caratterizzano il corso di formazione principalmente dal punto di vista didattico:
— gli obiettivi e risultati attesi;
— l’articolazione oraria delle unità didattiche;
— i contenuti e gli argomenti trattati in ciascuna unità didattica.

– le specifiche di realizzazione (modalità di sviluppo dell’azione formativa in termini metodologici e strumentali):
— la strategia formativa e le metodologie didattiche;
— il materiale didattico e gli strumenti didattici di supporto;
— le azioni di tutoraggio.

– le specifiche per il controllo e la verifica:
— le modalità di valutazione e di monitoraggio della qualità formativa (mediante questionari di gradimento);
— le modalità e i criteri di verifica e di valutazione dell’apprendimento, (sia per quanto riguarda le verifiche intermedie che finali).

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE

Le modalità di erogazione per i corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro oltre alla presenza fisica in aula sono:

– presenza fisica
– video conferenza sincrona
– e-learning
– modalità mista.

Parte 6 – Controllo Delle Attività Formative E Monitoraggio Dell’applicazione Dell’accordo Novità Comunicazione Inizio Corso

Strumento di monitoraggio e controllo è la comunicazione di attivazione dei corsi di formazione da parte del soggetto formatore.

Viene introdotto l’obbligo per i soggetti formatori della comunicazione di inizio corso, che dovrà essere gestita tramite piattaforma telematica è dovrà essere trasmessa prima dell’attivazione del corso di formazione.

La bozza stabilisce che la comunicazione è prevista almeno per i seguenti corsi:

– attrezzature di lavoro;
–  ambienti confinati.

Si stabilisce anche che la comunicazione non dovrà essere effettuata per i corsi di aggiornamento.

La comunicazione dovrà contenere i seguenti dati:

– tipologia di corso;
– le modalità di erogazione;
– articolazione temporale e calendarizzazione;
– luoghi di svolgimento per i corsi in presenza.

Inoltre stabilisce che per i corsi di formazione in modalità e-learning e videoconferenza, il soggetto formatore dovrà fornire le credenziali di accesso al corso su richiesta degli organi di vigilanza.

 

In allegato Nuovo Accordo Stato-Regioni formazione sicurezza lavoro – Bozza Agosto 2023