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LINEE GUIDA ETICHETTATURA AMBIENTALE IMBALLAGGI

Dal 1° Gennaio 2023, scatta l’obbligo di etichettare gli imballaggi per produttori e utilizzatori. Per fornire una corretta informazione sui materiali di composizione e sul conferimento dei relativi rifiuti.

Lo stabilisce il decreto del ministero dell’Ambiente numero 360 del 28 Settembre 2022, pubblicato il 22 Novembre, in conformità con il codice Ambientale (Decreto Legislativo 152 del 2006). Secondo quest’ultimo, “tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche Uni, applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla commissione dell’Unione Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi”.

L’obbligo di etichettatura è rivolto sia ai produttori (fornitori di materiali di imballaggio, fabbricanti, trasformatori e importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio), sia agli utilizzatori (commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni). Per i soli produttori, poi, c’è l’ulteriore obbligo “di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati”.

 

Decreto MASE n. 360 del 28 settembre 2022

Articolo 1 (Adozione delle Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi)

  1. Ai sensi dell’art. 219, comma 5.1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono adottate le Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi, di cui all’Allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.
  2. Le Linee Guida di cui al comma 1 sono finalizzate al corretto adempimento degli obblighi stabiliti dall’art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché degli ulteriori obblighi di marcatura degli imballaggi previsti dall’art. 182-ter, comma 6, lett. b), del medesimo decreto legislativo per gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile.
  3. Le informazioni obbligatorie di cui alle presenti Linee Guida sono rese con modalità tecniche, anche digitali, che garantiscono il rispetto del principio di libera circolazione delle merci.
  4. I destinatari del presente decreto sono i soggetti sui quali ricadono gli obblighi di etichettatura degli imballaggi richiamati al comma 2.
  5. Con successivi decreti ministeriali, le Linee Guida possono essere modificate o integrate, sulla base di nuove disposizioni in materia, sia nazionali che comunitarie, nonché di nuove specifiche indicazioni, semplificazioni tecniche e modalità applicative dell’etichettatura derivanti da eventuali consultazioni e confronti con le Associazioni di categoria.

Articolo 2 (Abrogazione)

  1. Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto ministeriale n. 114 del 16 marzo 2022, recante le “Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

 

Riguardo alle informazioni generali da riportare sull’etichetta, anzitutto occorre adottare le forme e i modi più efficaci alla luce degli obiettivi informativi, scegliendo i più pertinenti allo scopo secondo le norme tecniche Uni. Il tutto in conformità alle determinazioni Ue, che definiscono codici alfa-numerici per l’identificazione dei materiali di imballaggio. Occorre inoltre indicare ai consumatori il corretto conferimento degli imballaggi da gettare nei rifiuti.

I contenuti minimi, invece, variano in base ai destinatari del prodotto. Per gli imballaggi destinati ai consumatori (in un’ottica b2c), le indicazioni sono le seguenti:

  • Sugli imballaggi monocomponente è necessaria la codifica identificativa del materiale e le indicazioni sulla raccolta;
  • Per gli imballaggi multicomponente, le stesse informazioni devono essere presenti sui singoli componenti o sull’imballaggio di presentazione esterno;
  • Sugli imballaggi composti (con componenti non separabili manualmente) le informazioni devono essere presenti riguardo al materiale principale dell’imballaggio.

Sugli imballaggi destinati ai professionisti (in un’ottica b2b), invece, le informazioni devono contenere solo la codifica identificativa dei materiali (non occorrono le indicazioni per lo smaltimento).

 

Il decreto contiene anche alcune istruzioni tecniche per i diversi imballaggi, come la composizione delle etichette. Sono presenti istruzioni anche sulla modalità di applicazione delle etichette: sarà possibile rendere disponibili le informazioni anche mediante un’etichetta digitale, ricorrendo per esempio a un Qr code; purché il tutto risulti di facile accesso per gli utenti.

 

Da gennaio, i prodotti che non soddisfano questi requisiti, ma che sono già stati etichettati o messi in commercio, potranno essere commercializzati fino a esaurimento scorte. Per le violazioni delle norme sono previste sanzioni amministrative che vanno dai 5mila ai 25mila euro.