Image Alt

MA.CI

  /  Salute e Sicurezza   /  SPECIALE NORMATIVA: Sicurezza sul lavoro e benefici aziendali, cosa cambia con il D.M. 22 giugno 2026, n. 78

SPECIALE NORMATIVA: Sicurezza sul lavoro e benefici aziendali, cosa cambia con il D.M. 22 giugno 2026, n. 78

D.M. 22 giugno 2026, n. 78: la conformità in materia di sicurezza e lavoro diventa un requisito strategico per i benefici aziendali

La conformità normativa in materia di salute e sicurezza non è più soltanto una questione di prevenzione degli infortuni o di adempimento formale del D.Lgs. 81/2008: oggi rappresenta un requisito strategico fondamentale per la continuità e la competitività delle imprese.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 156 dell’8 luglio 2026) del Decreto del Ministero del Lavoro 22 giugno 2026, n. 78, il legislatore ha reso ancora più stretto il legame tra la regolarità aziendale e l’accesso alle agevolazioni economiche.

Cosa prevede il nuovo decreto?

 

Il provvedimento non introduce nuovi obblighi di sicurezza e non modifica il D.Lgs. 81/2008, ma individua – tramite l’Allegato A – tutte le violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e sicurezza che, se definitivamente accertate, comportano la perdita automatica dei benefici normativi e contributivi.

L’esclusione dai benefici non richiede una revoca specifica e ha una durata variabile da 3 a 24 mesi, graduata in base alla gravità dell’illecito commesso.

Le tre macro-aree di rischio dell’Allegato A

 

L’Allegato A del decreto cataloga le violazioni suddividendole in tre ambiti principali:

  1. Tutela delle condizioni di lavoro: comprende irregolarità relative a lavoro sommerso, rispetto degli orari, riposi, lavoro notturno, tutela della maternità/paternità, impiego dei minori e appalti o somministrazioni illecite.

  2. Legislazione sociale: riguarda il mancato o corretto adempimento degli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi verso gli enti.

  3. Salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008): è l’area HSE di maggiore impatto e include, a titolo esemplificativo:

    • Mancata valutazione dei rischi e omessa elaborazione del DVR (artt. 17 e 28).

    • Omessa nomina del RSPP o del medico competente.

    • Violazioni in materia di formazione, informazione e addestramento (artt. 36 e 37) e sorveglianza sanitaria (art. 41).

    • Mancata fornitura di DPI conformi e adeguati (art. 77).

    • Utilizzo di attrezzature non conformi o sprovviste delle verifiche periodiche obbligatorie.

    • Carenze nella gestione del rischio incendio, nei cantieri temporanei o mobili (Titolo IV) e nei lavori in quota, ponteggi e scavi.

 

Quali benefici si rischia di perdere?

Il provvedimento colpisce due tipologie di agevolazioni:

  • Benefici contributivi: vantaggi economici che incidono direttamente sulla contribuzione dovuta agli enti (es. esoneri/riduzioni per assunzioni, incentivi per categorie protette, sgravi di politica attiva).

  • Benefici normativi: condizioni favorevoli, come l’accesso a opportunità pubbliche o la partecipazione a procedure che richiedono specifici standard di regolarità.

 

L’impatto operativo per le aziende

 

Alla luce di questo decreto, la gestione preventiva della compliance aziendale diventa uno scudo indispensabile per evitare pesanti ripercussioni economiche. Le imprese sono invitate a effettuare verifiche periodiche su:

  • Rispetto degli obblighi del D.Lgs. 81/2008.

  • Aggiornamento puntuale della documentazione obbligatoria.

  • Reale applicazione delle misure di prevenzione e protezione sul campo.

  • Corretta gestione delle eventuali prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza.

 

 

Il Gruppo Ma.Ci resta a disposizione per supportare le aziende nella verifica dello stato di conformità e nella gestione integrata della sicurezza sul lavoro.

 

Per informazioni : info@maciprevenzione.it

 

Contattaci allo 0571 – 419421