
RENTRI – Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti
Novità importanti relative alla tracciabilità dei rifiuti
Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) è il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti previsto dall’art. 188-bis del Decreto Legislativo 152 del 2006 e gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico operativo dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.
L’accesso al portale RENTRI avviene esclusivamente mediante autenticazione tramite SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE), al fine di acquisire l’identità digitale del soggetto che accede.
È entrato in vigore a tutti gli effetti il 15 giugno 2023 con il decreto n. 59 del 4 aprile 2023. “Regolamento recante disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”, che detta le norme per l’organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti.
L’obiettivo generale del sistema è acquisire e monitorare i dati ambientali attraverso un sistema di gestione digitale.
In particolare, il sistema:
- Modifica il procedimento per l’assolvimento degli adempimenti già previsti, quali l’emissione dei formulari di identificazione e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.
- Introduce un nuovo Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità, in cui i dati dei registri e dei formulari sono salvati e resi accessibili agli organi di controllo.
La disciplina del RENTRI entrerà in vigore in maniera graduale, in un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi dall’entrata in vigore del regolamento e in funzione delle caratteristiche dei soggetti obbligati.
Chi è obbligato ad iscriversi al RENTRI?
La registrazione al RENTRI è obbligatoria per una serie di soggetti specifici coinvolti nella gestione e movimentazione dei rifiuti. Ecco chi deve necessariamente iscriversi:
- Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- Produttori di rifiuti pericolosi;
- Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.
- I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi.
Include: - I produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c), d) e g) dell’art. 184 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che hanno più di 10 dipendenti;
- I trasportatori di rifiuti non pericolosi;
- Gli intermediari di rifiuti non pericolosi.
Si riporta di seguito la classificazione di cui all’articolo 184:
c) i rifiuti da lavorazioni industriali, diversi da quelli urbani;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani ;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
Questi soggetti devono accreditarsi nella piattaforma telematica dedicata per la trasmissione dei dati inerenti alla gestione dei rifiuti.
Quali sono i soggetti non obbligati ad iscriversi al RENTRI?
Questi soggetti non devano tenere il registro di carico/scarico ma dal 12/02/2025 devono registrarsi al RENTRI per poter emettere e vidimare i FIR cartacei.
Enti, imprese che hanno fino a 10 dipendenti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni:
- industriali,
- artigianali,
- derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
Enti, imprese e soggetti non rientranti in organizzazione di enti o impresa, a prescindere dal numero di dipendenti, produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi:
- nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile, e della pesca,
- dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo,
- nell’ambito delle attività commerciali,
- nell’ambito delle attività di servizio,
- da attività sanitarie,
- veicoli fuori uso
Quale sono le Tempistiche di Adesione?
Le adesioni al RENTRI sono organizzate in tre fasi distinte:
- Fase 1: Produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendentie gestori dovranno iscriversi tra 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025. Da quel momento, l’uso del registro di carico e scarico digitale diventerà obbligatorio, mentre i formulari di identificazione dei rifiuti rimarranno in formato cartaceo.
- Fase 2: Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendentiavranno il periodo dal 15 giugno 2024 al 14 agosto 2024 per iscriversi e adottare il registro digitale a partire dalla data di iscrizione.
- Fase 3: Enti o imprese con meno di 10 dipendentidovranno completare l’iscrizione tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026. Dopo questa data, diventerà obbligatorio anche per loro adottare il registro digitale.
Soggetti obbligati ad iscrivversi al RENTRI: Quali sono le tempistiche e le scadenze?
Alla conclusione di questi termini, scatterà per tutti i soggetti obbligati l’obbligo di adottare il formulario di identificazione rifiuti in formato digitale. Mancare queste scadenze può comportare gravi conseguenze legali e amministrative.
Quanto costa iscriversi al RENTRI?
A completamento dell’iscrizione si procede al pagamento, per ogni unità locale, dei seguenti importi:
- Diritto di segreteria pari a 10 euro
Contributo annuale diversificato in relazione a:
Imprese di maggiori dimensioni:
- 100 euro per il contributo del primo anno
- 60 euro per gli anni successivi
Medie imprese:
- 50 euro per il primo anno
- 30 euro per gli anni successivi
Piccole imprese:
- 15 euro per il primo anno
- 10 euro per gli anni successivi
Chi sono i soggetti delegati e cosa possono fare?
Consulenti Ambientali
- Chi sono: Professionisti esperti in gestione rifiuti e normativa ambientale.
- Cosa possono fare: Gestiscono le pratiche burocratiche e operative legate alla gestione dei rifiuti, assicurando che tutte le attività siano conformi alle normative vigenti.
Gestori di Sistemi Informatici
- Chi sono: Enti o aziende specializzati nel fornire supporto tecnologico.
- Cosa possono fare: Assicurano l’implementazione e l’utilizzo ottimale del RENTRI, fornendo soluzioni software e supporto tecnico per la tracciabilità dei rifiuti.
Associazioni Imprenditoriali Rappresentative
- Chi sono: Organizzazioni che rappresentano gli interessi delle imprese in vari settori industriali.
- Cosa possono fare: Forniscono supporto e consulenza alle aziende associate per l’adesione e la conformità al RENTRI. Rappresentano collettivamente le imprese nelle interazioni con le autorità competenti.
Gestori del Servizio di Raccolta e del Circuito Organizzato di Raccolta
- Chi sono: Aziende o enti responsabili della raccolta sistematica dei rifiuti in specifiche aree o settori.
- Cosa possono fare: Organizzano e gestiscono la raccolta dei rifiuti, assicurando che siano registrati e tracciati secondo le normative del RENTRI. Forniscono dati e report necessari per la tracciabilità e la gestione efficiente del ciclo dei rifiuti.
Questi delegati possono inserire dati, aggiornare informazioni e gestire il processo di tracciabilità per conto dei soggetti obbligati, garantendo che tutto avvenga in conformità alle normative rifiuti Italia.
Cosa rischia chi non si iscrive al RENTRI?
Proprio come per le iscrizioni, anche la mancata trasmissione dei dati al RENTRI comporta per i soggetti obbligati il rischio di incorrere in pesanti sanzioni. Un rischio da scongiurare prestando attenzione alle scadenze fissate dalla normativa e tenendo sempre ben presente che le sole annotazioni sul registro digitale non bastano ad assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati. Secondo la normativa italiana, le imprese e gli enti obbligati ma inadempienti possono essere soggetti a:
- Sanzioni pecuniarie, che variano in base alla gravità dell’infrazione e alla tipologia di rifiuti gestiti.
- Possibili sospensioni delle attività, in caso di violazioni ripetute o particolarmente gravi.
- Inibizionetemporanea o definitiva dalla gestione dei rifiuti nei casi più estremi.
La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi, con le tempistiche e le modalità definite, comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria:
- Da 500 a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi
- Da 1.000 a 3.000 euro per i rifiuti pericolosi
Queste misure sono state introdotte per garantire una supervisione rigorosa e assicurare il rispetto delle pratiche di gestione dei rifiuti, promuovendo così una maggiore sostenibilità ambientale e conformità alle normative italiane ed europee.
ATTENZIONE:
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per venire incontro alle esigenze organizzative delle imprese e del sistema Camerale, ha fissato al 4 novembre 2024 l’avvio del servizio di stampa su supporto cartaceo del format di registro cronologico di carico e scarico, da vidimare presso le Camere di Commercio (CCIAA).
Il servizio sarà accessibile attraverso il portale RENTRI e non richiederà alcuna registrazione o iscrizione.