
Modello Lettera di Richiamo Sicurezza Lavoratore
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
Nel caso in cui un lavoratore violasse i propri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è necessario che il datore di lavoro, attraverso anche il preposto, richiami il lavoratore.
Le fattispecie di violazione degli obblighi dei lavoratori consistono:
- nel non contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- nella non osservanza delle disposizioni e delle istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- nello scorretto utilizzo delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e di miscele pericolose, dei mezzi di trasporto, nonché dei dispositivi di sicurezza;
- nel non utilizzo in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- nella non immediata segnalazione al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- nel non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- nel non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- nel non partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- nel non sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
Il richiamo disciplinare può essere espressione dell’attività di sorveglianza del datore di lavoro (art. 18 comma 1 lettera f) Dlgs 81/2008 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) riguardo all’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione.
Nella lettera di richiamo deve essere indicato in maniera puntuale cosa è accaduto e perché tale comportamento viola il patto con l’azienda.