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LE MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008

Sulla Gazzetta Ufficiale del 4 maggio scorso è stato pubblicato il Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.
Il Decreto Legge è costituito dai seguenti capitoli:

  • Capo I Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa
  • Capo II Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi
  • Capo III Ulteriori interventi urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro
  • Capo IV Misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale
  • Capo V Disposizioni finali

Il D.L. 48 inizia quindi il proprio iter parlamentare per essere convertito in Legge.
In sede di conversione, il testo del D. Lgs. n. 81/08 potrebbe subire ulteriori modifiche.
Così è stato nel caso precedente del D.L. 146, convertito con la Legge  n. 215/2021, che ha apportato profonde modifiche al T.U. 81 (alcune delle quali ancora sono in attesa di attuazione, tramite l’emanazione del nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione).

Nello specifico il Capo II del D.L. 48/2023 riguarda i temi della salute e sicurezza sul lavoro: l’art. 14, interviene con una serie di modifiche al testo del D. Lgs. 81/2008, mentre gli artt. 15, 16, 17 e 18 introducono nuovi aspetti normativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le principali modifiche (in rosso) apportate dall’art. 14 del D.L. 04 maggio 2023, n. 48 riguardano:

Articolo 18 D.Lgs. 81/2008 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

  • Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
  • nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.

(seguono le lettere da b) fino a bb)

Commento:
Tale modifica introduce l’obbligo di nominare il medico competente ogniqualvolta la valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza.

Articolo 21 D.Lgs. 81/2008 – Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi

1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III, nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV.

Commento:
Tale modifica introduce una previsione volta a ridurre gli infortuni soprattutto nel settore delle costruzioni. Nello specifico si estendono ai lavoratori autonomi le misure di tutela per la salute e sicurezza previste nei cantieri temporanei o mobili, con particolare riferimento all’introduzione di idonee opere previsionali conformemente a quelle già previste nel titolo IV.

Articolo 25 D.Lgs. 81/2008 – Obblighi del medico competente

1. Il medico competente:
a), b), c), d), e)
e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;
seguono le lettere fino a n)
n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato

Commento
Tali integrazioni intervengono sull’articolo 25 del Testo Unico, recante la disciplina in materia di medico competente, prevedendo l’obbligo in capo a quest’ultimo di richiedere al lavoratore, in occasione delle visite di assunzione, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro, da utilizzare ai fini del rilascio del parere di idoneità. Inoltre, si prevede che, in caso di grave impedimento del medico competente, che precluda temporaneamente l’adempimento degli obblighi di legge, lo stesso medico sia tenuto a comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto in possesso dei relativi requisiti.

Articolo 37 D.Lgs. 81/2008 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

  • concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
  • rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta un Accordo nel quale provvede all’accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materia di formazione in modo da garantire:

  • L’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  • L’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa

b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

Commento:
La norma è volta a garantire il monitoraggio sull’applicazione di quanto previsto dagli accordi in materia di formazione e il controllo sul corretto svolgimento dell’attività formativa, nonché sul rispetto della normativa di riferimento sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.
Tale previsione nasce anche dalla necessità di contrastare possibili condotte, non conformi alla legge, da parte di qualche soggetto formatore o anche di qualche datore di lavoro che potrebbe simulare lo svolgimento di attività formative con conseguente rilascio di attestati non veritieri.

Articolo 72 D.Lgs. 81/2008 – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. [Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente Titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.
Periodo abrogato e sostituito come segue

2.Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati all’utilizzo.

Commento
Tale modifica rafforza le regole di sicurezza sul lavoro e di riduzione degli infortuni, con lo scopo di fornire maggior chiarezza da un lato agli operatori nel settore del noleggio e dall’altro agli organi di vigilanza nell’esercizio del loro ruolo di garanzia, eliminando quelle incertezze interpretative dovute all’attuale formulazione della norma.

Articolo 73 D.Lgs. 81/2008 – Informazione, formazione e addestramento

viene aggiunto
4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.

Commento
Norma volta a superare un vuoto normativo che non prevede alcun obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di proprie attrezzature di lavoro per attività professionali.

CAPO IV – SANZIONI
Articolo 87 D.Lgs. 81/2008 – Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso

2. Il datore [di lavoro] e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione:
c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8 e dell’articolo 73, comma 4-bis.

Scarica qui il testo degli articoli del D. Lgs. n. 81/08 con evidenziate le modifiche apportate dal D.L. 146/2021 convertito con la Legge 215/2021 e le modifiche previste dal D.L. 4 maggio 2023, n. 48 cosiddetto “Decreto Lavoro”, testo coordinato con la Legge 85/2023