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IL RISCHIO DA CALORE, NOTA INL: GLI STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA CALORE

La Nota del 13 luglio 2023, prot. n. 5056 ha per oggetto “Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore”.

Nella nota – inviata agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro – si indica che, in ragione delle condizioni climatiche in atto, “si ritiene opportuno richiamare l’attenzione di codesti Uffici sui profili di tutela dei lavoratori per i rischi legati ai danni da calore, sia in fase di vigilanza ispettiva, sia in occasione dell’attività di informazione e prevenzione da rivolgersi ai datori di lavoro e ai lavoratori finalizzata a fornire utili elementi di conoscenza sugli effetti delle temperature estreme negli ambienti di lavoro e sulla relativa percezione del rischio”.

 

Ad esempio per “l’indagine sulla valutazione dei rischi da stress termico e l’individuazione delle relative misure di mitigazione, è possibile fare riferimento:

  • alla documentazione consultabile sul Portale Agenti Fisici nella Sezione “Microclima”,
  • ai contenuti informativi reperibili a questo link Inail che riporta informazioni relative alle “strategie e tecniche di misura dello stress termico e alle relative metodologie di misurazione e di controllo del microclima, che possono avvalersi di analisi del calcolo dell’esposizione mediante gli indici WBGT, PHS, IREQ, degli indici di ergonomia e di temperatura. È possibile anche consultare, per tali metodologie di valutazione del rischio termico, le relative norme tecniche di riferimento” (nella nota si riportano indicazioni di varie norme tecniche in materia)
  • i materiali connessi al progetto Worklimate, reperibili a questo sito, “e in particolare agli strumenti reperibili nelle relative sezioni di quest’ultimo indicate nella richiamata nota prot. INL 4753 del 26/07/2022, con particolare riguardo ai sistemi di allerta meteo-climatica, anche personalizzati, specifici per i settori occupazionali”. E riguardo al progetto Worklimate è disponibile sul sito istituzionale INAIL, la “ Guida informativa per la gestione del rischio caldo – progetto Worklimate, che “contiene informative per i datori di lavoro in merito alle patologiche da calore e ai fattori che contribuiscono alla loro insorgenza nonché apposito decalogo dedicato alla relativa prevenzione”

 

Inoltre si può fare riferimento “a strumenti e metodologie che possono contribuire al monitoraggio preventivo ed alla valutazione, alla relativa formazione ed alla predisposizione di misure di mitigazione e di contenimento dei rischi ambientali nei processi di lavoro” (ad esempio con riferimento ai calcolatori da stress termico).

 

Nota INL: la gestione del rischio e l’organizzazione produttiva

La Nota indica poi che l’esposizione eccessiva allo stress termico “comporta l’aumento del rischio infortunistico atteso che la prestazione lavorativa si espone a situazioni particolari di vulnerabilità”. E maggiormente interessate da tali fenomeni “sono le mansioni che comportano attività non occasionale all’aperto, nei settori più esposti al rischio: edilizia civile e stradale (con particolare rilevanza per i cantieri e i siti industriali), comparto estrattivo, settore agricolo e della manutenzione del verde, comparto marittimo e balneare, per citare i maggiori”.

 

Inoltre altri fattori importanti – “che possono concorrere nella valutazione del rischio e/o del suo aggravamento, in chiave prevenzionistica ed ispettiva, da considerare nelle misure volte ad affrontare e mitigare i rischi del lavoro in condizioni di calore” – sono “gli orari di lavoro che comprendono le ore più calde e soleggiate della giornata a elevato rischio di stress termico (14:00 – 17:00); le mansioni; le attività che richiedono intenso sforzo fisico, anche abbinato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI); l’ubicazione del luogo di lavoro; la dimensione aziendale; le caratteristiche di ogni singolo lavoratore (età, salute, status socioeconomico, genere)”.

 

Il documento INL ricorda poi che “anche il rischio da calore rientra nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 81/2008”, segnala un’ordinanza del 18 agosto 2022 del Tribunale di Palermo, in relazione alla prestazione lavorativa dei rider, e ricorda che “resta ferma la possibilità per le aziende, nel caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo o ‘percepite’ in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, di richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria” (CIGO) “evocando la causale ‘eventi meteo’. Si considerano elevate le temperature superiori a 35° centigradi”.

Pertanto – conclude la Nota – “durante lo svolgimento dell’attività ispettiva si dovrà porre attenzione alla presenza nel DVR e nel POS, ove applicabile, della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste. In caso di carenza di tale valutazione si rinvia alla nota prot. INL 4753 del 26/07/2022 e in particolare alla necessità che la ripresa delle lavorazioni interessate sia condizionata all’adozione di tutte le misure necessarie atte ad evitare/ridurre il rischio, in adempimento del verbale di prescrizione”.