
Approvato il nuovo accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza
Il 17 aprile 2025, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato un nuovo Accordo (Rep. n. 59/CSR) che ridefinisce la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in attuazione dell’articolo 37, comma 2, del D.lgs. 81/2008.
Obiettivi principali
-
Unificazione normativa: l’Accordo sostituisce e accorpa i precedenti accordi del 2011 e 2012, creando un quadro normativo unico e aggiornato.
-
Standardizzazione dei percorsi formativi: definisce la durata e i contenuti minimi dei corsi obbligatori per lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro ed individua le modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e le modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Novità principali
-
Soggetti formatori: sono individuate tre categorie di soggetti autorizzati a erogare la formazione.
1.1 i soggetti “istituzionali”
(Ministero del Lavoro, Ministero delle Politiche Sociali, INAIL, Università, VVF, ecc…)
1.2 i soggetti “accreditati”
(i soggetti formatori accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma)
1.3 altri soggetti
(fondi interprofessionali di settore, Organismi Paritetici, Associazioni Sindacali)
-
Modalità di erogazione: sono previste quattro modalità di erogazione della formazione, tra cui l’apprendimento a distanza.
-
presenza fisica
-
video conferenza sincrona
-
e-learning
-
modalità mista
-
Formazione Datore di lavoro: I datori di lavoro, attraverso la frequenza del corso, dovranno essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa (art. 18 d.lgs. n. 81/2008), acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo.
La formazione avrà una durata di 16 ore + eventuali 6 ore per modulo cantieri; l’aggiornamento sarà quinquennale e pari a 6 ore.
Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione del presente accordo in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo.
-
Formazione Datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 81/2008: Al modulo comune si accede dopo aver frequentato il corso propedeutico per datore di lavoro di cui al punto sopra.
È previsto un modulo comune di 8 ore + moduli tecnici-integrativi di durata pari a 12 o 16 ore in base all’attività.
-
Formazione Dirigenti: La formazione avrà una durata minima di 12 ore (+6 ore per modulo cantieri), l’aggiornamento sarà quinquennale di 6 ore.
-
Formazione Preposti: La formazione avrà una durata minima di 12 ore, l’aggiornamento sarà biennale e di durata pari a 6 ore.
Per i preposti sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per il quali è riconosciuto credito formativo totale.
L’obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
-
Formazione per addetti agli ambienti confinati: la formazione avrà una durata minima di 12 ore, di cui 4 ore parte teorica e 8 ore parte pratica; l’aggiornamento sarà di 4 ore ogni 5 anni.
-
Formazione per uso di attrezzature: la formazione avrà una durata di 12 ore, l’aggiornamento è quinquennale e pari a 4 ore (ple, gru, carrelli elevatori, carroponte ecc…)
RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA
-
LAVORATORI: Per i lavoratori sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per i quali è riconosciuto credito formativo totale.
-
DIRIGENTI: Per i dirigenti sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per il quali è riconosciuto credito formativo totale.
-
DATORE DI LAVORO: I corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo sono riconosciuti. L’aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.
-
PREPOSTI: Per i preposti sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per il quali è riconosciuto credito formativo totale.
L’obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
-
ADDETTI AGLI SPAZI CONFINATI: Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui al DPR 177/2011, il corso di formazione di cui alla parte del presente accordo deve essere frequentato in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo.
I corsi di formazione già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo sono riconosciuti. Il relativo aggiornamento parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.
-
ADDETTI ALL’USO DI ATTREZZATURE: I corsi di formazione del presente accordo devono essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo.
I corsi di formazione già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo, sono riconosciuti. L’ aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.
Prossimi passi
L’Accordo entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Nel frattempo, le aziende e gli enti formatori sono invitati ad aggiornare i propri programmi per adeguarsi alle nuove disposizioni.
Per ulteriori dettagli, o per comprendere se la formazione pregressa resta valida, è possibile consultare il testo integrale dell’Accordo sul sito ufficiale della Conferenza Stato-Regioni (p-9-csr-atto-rep-n-59-17apr2025.pdf) o contattare i nostri uffici a info@maciprevenzione.it
Share: