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Aggiornamento giurisprudenziale: le responsabilità del preposto e del datore di lavoro nelle pronunce della Cassazione (I semestre 2026)

Tolleranza zero sulla sicurezza: Gli orientamenti chiave della Cassazione (I semestre 2026) per datori di lavoro e preposti

 

La giurisprudenza della Corte di Cassazione conferma una linea di estremo rigore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, focalizzando l’attenzione sugli obblighi di vigilanza, sul contrasto alle prassi pericolose e sul ruolo chiave del preposto e del datore di lavoro.

In vista della ripresa delle attività lavorative, riteniamo utile offrire una panoramica sintetica delle quattro pronunce più significative emesse nei primi sei mesi del 2026, utili per una verifica interna dei Vostri assetti organizzativi.

 

  1. Tolleranza di prassi pericolose e responsabilità d’impresa (Mod. 231)

 

  • Riferimento: Cassazione Penale, Sez. IV, 10 febbraio 2026, n. 5357
  • Il caso: In un’acciaieria, per ovviare a un costante malfunzionamento di un impianto, le protezioni antinfortunistiche venivano sistematicamente rimosse su disposizione dei preposti per evitare interruzioni della produzione. Si è verificato un infortunio grave a un operaio.
  • Il principio: La Corte ha confermato la condanna dell’azienda ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ribadendo che la strategia dei preposti volta a tollerare o ordinare la rimozione delle protezioni per massimizzare la produzione integra un vantaggio potenziale per l’ente, fondandone la responsabilità amministrativa.

 

  1. Formazione, addestramento e doveri del caposquadra

 

  • Riferimento: Cassazione Penale, Sez. IV, 19 febbraio 2026, n. 6799
  • Il caso: A seguito di un infortunio grave durante l’uso di un caricatore idraulico, si è discusso sulla regolarità della formazione dell’operatore e sui doveri del caposquadra (preposto).
  • Il principio: La Cassazione ha chiarito che l’affiancamento estemporaneo o la trasmissione verbale da parte di un collega non equivalgono né a formazione né ad addestramento formale (requisiti normativi ben distinti dal D.Lgs. 81/08). Inoltre, il caposquadra non può giustificare la propria inerzia trincerandosi dietro le scelte permissive dei superiori: ha il dovere inderogabile di impedire prassi contra legem e di segnalare i pericoli.

 

  1. Obbligo del datore di lavoro di sostituire il preposto assente

 

  • Riferimento: Cassazione Penale, Sez. IV, 2 aprile 2026, n. 12349
  • Il caso: A seguito di un infortunio mortale in cantiere, il datore di lavoro è stato condannato per non aver provveduto alla sostituzione del capocantiere (preposto) durante la sua assenza.
  • Il principio: Il datore di lavoro ha l’obbligo tassativo di prevedere la supplenza del preposto in caso di sua assenza (assumendo eventualmente in prima persona il compito di vigilanza). Non costituisce esimente per l’azienda l’eventuale ignoranza circa l’effettiva assenza del preposto dal luogo di lavoro.

 

  1. Gestione dei rischi interferenziali (DUVRI) e dovere di segnalazione verso terzi

 

  • Riferimento: Cassazione Penale, Sez. III, 23 febbraio 2026, n. 7096
  • Il caso: Un lavoratore di una ditta appaltatrice è caduto attraverso l’apertura di un ponteggio non protetta adeguatamente, coperta da teli apposti da un’altra impresa presente nello stesso cantiere.
  • Il principio: La Cassazione ha confermato la responsabilità del preposto per omessa segnalazione, ribadendo che i doveri di sicurezza nei contesti multi-azienda impongono al preposto di segnalare i pericoli non solo per la tutela dei propri dipendenti diretti, ma anche a protezione di tutti gli altri lavoratori presenti nell’area di lavoro.

 

 

Spunti di riflessione e azioni consigliate

 

Alla luce di questi orientamenti giurisprudenziali, Vi invitiamo a verificare internamente che:

  1. Siano formalizzate e operative le procedure di sostituzione dei preposti in caso di ferie, malattie o assenze temporanee.
  2. L’addestramento all’uso delle attrezzature sia formalmente tracciato e non affidato a prassi ufficiose o di mero affiancamento tra colleghi.
  3. I preposti siano adeguatamente sensibilizzati sul loro ruolo attivo di garanti, ricordando che la tolleranza di scorciatoie operative o la mancata segnalazione di rischi interferenziali espone a responsabilità penali dirette.

Restiamo a Vs. completa disposizione per approfondire le tematiche trattate o per un supporto nella revisione delle Vostre procedure di sicurezza.

Per informazioni : info@maciprevenzione.it

 

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