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Verifiche Periodiche delle Attrezzature di Lavoro (Decreto n. 17 del 10 marzo 2025)

Aggiornamento Importante:

 

Gentile cliente,

desideriamo portarvi a conoscenza di un importante aggiornamento riguardante le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, un adempimento fondamentale per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

In data 10 marzo 2025 è stato pubblicato il Decreto n. 17 del 10 marzo 2025, che costituisce il 60° elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione di tali verifiche, in conformità con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 aprile 2011.

Cosa significa questo per voi:

  • Nuovo elenco di soggetti abilitati: Questo aggiornamento ufficiale definisce l’elenco aggiornato degli organismi autorizzati a svolgere le verifiche periodiche per specifiche categorie di attrezzature di lavoro (es. apparecchi di sollevamento, attrezzature a pressione, ecc.).
  • Verifica della validità degli incarichi: Le aziende che si avvalgono di soggetti esterni per le verifiche periodiche sono tenute a consultare questo nuovo elenco per assicurarsi che i fornitori incaricati siano ancora validamente abilitati.
  • Scelta di fornitori qualificati: Per le aziende che devono affidare nuove verifiche periodiche, questo elenco rappresenta una fonte ufficiale e aggiornata di soggetti competenti e autorizzati.

Dove trovare maggiori informazioni:

Il 60° elenco dei soggetti abilitati è consultabile sul sito web del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Vi invitiamo a prenderne visione per verificare lo stato di abilitazione dei vostri attuali fornitori o per la selezione di nuovi.

Quali attrezzature sono soggette a controlli periodici?

Le attrezzature di lavoro soggette a verifiche periodiche previste dall’art. 71 del D.Lgs. 81/2008 sono indicate nell’Allegato VII. Di seguito una sintesi delle macro-categorie e delle relative attrezzature:

 

VERIFICA PERIODICA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

DLGS 81/2008, ART. 71 – ALLEGATO VII

Le attrezzature di lavoro possono essere suddivise in 3 macro-categorie:

  • SC – Sollevamento cose: gru a torre, gru su autocarro, autogru, gru a struttura limitata, gru a ponte e a portale, carrelli semoventi a braccio telescopico, argani e paranchi, idroestrattori.
  • SP – Sollevamento persone: piattaforme di lavoro auto-sollevanti su colonna, ascensori e montacarichi da cantiere, carri raccogli frutta, scale aeree ad inclinazione variabile, ponti mobili sviluppabili, ponti sospesi.
  • GVR – Attrezzature a pressione: generatori di vapore, recipienti di gas e vapore.

Valutazione del rischio di un’attrezzatura di lavoro

Il comma 1 dell’art. 71 D.Lgs. 81/2008 stabilisce che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

Il datore di lavoro, quando sceglie un’attrezzatura, deve effettuare una valutazione dei rischi (obbligo non delegabile, art. 17 D.Lgs. 81/2008) prendendo in considerazione (comma 2):

  • le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
  • i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
  • i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
  • i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

Inoltre, sulla base della propria valutazione, deve verificare se una specifica attrezzatura sia concretamente sicura nelle modalità di utilizzo che caratterizzano il proprio luogo di lavoro (comma 3).

Chi prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano oggetto di idonea manutenzione?

Secondo il comma 4, il datore di lavoro deve assicurare il mantenimento della conformità e sicurezza delle attrezzature nell’arco della loro intera vita utile, accertandosi che:

• siano adottate adeguate misure tecniche ed organizzative;
• le attrezzature siano installate ed utilizzate seguendo le istruzioni d’uso;
• siano oggetto di idonea manutenzione e dotate del libretto di uso e manutenzione;
• i requisiti minimi di sicurezza siano costantemente aggiornati allo stato delle norme;
• il registro di controllo sia presente e costantemente aggiornato.

Attrezzature di lavoro: informazione, formazione e addestramento

Il comma 7 stabilisce che il datore di lavoro deve provvedere alla formazione dei lavoratori, affinché ricevano informazioni specifiche circa l’utilizzo di attrezzature particolari, al fine di evitare rischi.

Inoltre, i lavoratori che si occupano della manutenzione e riparazione delle attrezzature di lavoro devono essere qualificati in maniera specifica per svolgere tali compiti.

Manutenzione periodica: controlli iniziali, periodici e straordinari

Secondo il comma 8, il datore di lavoro deve:

  • sottoporre le attrezzature di lavoro a un controllo iniziale, dopo l’installazione e prima della messa in servizio;
  • sottoporre le attrezzature di lavoro a un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto;
  • sottoporre le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti a:
    • interventi di controllo periodici, eseguiti con frequenze stabilite in base alle indicazioni dei fabbricanti;
    • interventi di controllo straordinari, effettuati in seguito ad eventi eccezionali (riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali, inattività prolungati).
  • Il controllo iniziale e quello dopo ogni montaggio devono essere effettuati da un tecnico competente.

Cosa si intende per messa in servizio?

Con il termine messa in servizio si intende la comunicazione che il datore di lavoro deve fare all’INAIL all’atto dell’acquisto di un’attrezzatura di lavoro nuova e quindi del suo primo utilizzo.

È importante avere traccia dei controlli di manutenzione?

Sì, è fondamentale che l’effettuazione di ogni verifica per la sicurezza delle attrezzature sia documentata nel registro di controllo, che deve riportare nel dettaglio la descrizione di tutti gli interventi eseguiti. Almeno gli interventi relativi agli ultimi tre anni devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza (comma 9).

Se le attrezzature vengono usate al di fuori della sede dell’unità produttiva, devono essere accompagnate da un documento che attesti l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo (comma 10).

Quali sono le verifiche periodiche a cui devono essere sottoposte le attrezzature?

Le verifiche periodiche si distinguono in prima verifica periodica e verifiche successive alla prima (comma 11).

  • Per la prima verifica, il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede entro 45 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il datore di lavoro può rivolgersi a soggetti privati abilitati.
  • Le successive verifiche vengono effettuate a libera scelta del datore di lavoro da ASL, ARPA o soggetti pubblici o privati abilitati.

I verbali redatti al termine delle verifiche devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Le spese per l’effettuazione delle verifiche sono a carico del datore di lavoro. Le modalità di effettuazione e la periodicità delle verifiche sono definite dal D.M. 11/04/11.

Chi sono i soggetti abilitati alle verifiche periodiche sulle attrezzature?

Secondo il comma 12 dell’articolo 71, le verifiche possono essere svolte, oltre che da ASL e INAIL, anche da soggetti pubblici o privati autorizzati, che assumono la qualifica di incaricati di pubblico servizio e operano sotto la diretta responsabilità dell’ente pubblico competente. I criteri di abilitazione e le modalità per l’esecuzione delle verifiche sono disciplinati dal D.M. 11/04/2011, che regola l’iscrizione in un apposito elenco.

Per l’esecuzione delle verifiche, i datori di lavoro possono consultare gli elenchi ufficiali disponibili presso INAIL e ASL.

Iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati

L’istanza per l’iscrizione deve essere indirizzata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’iscrizione ha validità quinquennale e può essere rinnovata.

Soggetti abilitati alle verifiche periodiche: criteri di abilitazione

I soggetti abilitati devono possedere almeno i seguenti requisiti:

  • certificato di accreditamento quale organismo di ispezione di tipo A (UNI CEI EN ISO/IEC 17020);
  • operare con personale tecnico dipendente o con rapporto esclusivo di collaborazione;
  • disporre di una procedura operativa definita;
  • disporre di un organigramma generale dettagliato per ogni Regione;
  • avere attivato una polizza assicurativa di responsabilità civile con massimali minimi specificati.

Soggetti abilitati alle verifiche: cosa fare in caso di inidoneità?

In caso di variazione nello stato di fatto o di diritto, è necessaria una preventiva comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministero può controllare la permanenza dei requisiti di idoneità durante il periodo di validità dell’iscrizione.

Soggetti abilitati alle verifiche periodiche: obblighi

I soggetti abilitati sono tenuti a:

  • riportare in un registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche;
  • trasmettere trimestralmente il registro per via telematica;
  • conservare i documenti relativi all’attività di verifica per almeno dieci anni.

Sanzioni per la mancata verifica delle attrezzature di lavoro

L’art. 87 del D.Lgs. 81/2008 prevede diverse sanzioni a carico del datore di lavoro in caso di mancata verifica delle attrezzature, che possono includere arresto e/o ammenda, a seconda della violazione. Le sanzioni riguardano, tra l’altro:

  • il mancato rispetto delle condizioni di installazione e manutenzione;
  • l’utilizzo di attrezzature da parte di lavoratori non adeguatamente formati;
  • la mancata adozione di misure tecniche ed organizzative per ridurre i rischi;
  • l’assenza del registro di controllo;
  • la mancata esecuzione delle verifiche periodiche.

Rispettare gli obblighi relativi alle verifiche periodiche è fondamentale per la sicurezza dei lavoratori e per evitare sanzioni. Vi raccomandiamo di prestare la massima attenzione a questo aggiornamento.

Il Gruppo MA.CI è a vostra disposizione per eventuali chiarimenti e per supportarvi nella gestione degli adempimenti relativi alla sicurezza delle attrezzature di lavoro. Non esitate a contattarci per qualsiasi necessità.